Corte costituzionale

Sentenza n. 150/1967

Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 150

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
150/1967
Data di deposito
15 dicembre 1967
Data di decisione
12 dicembre 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:150

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, regio decreto legge n. 2328 del 19 ottobre 1923
  • regio decreto legge n. 2682 del 2 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 4778

La norma dell'ultimo comma dell'art. 36 della Costituzione, che fissa il principio del diritto inderogabile del lavoratore al riposo settimanale, non impone una rigorosa periodicita', in forza della quale il riposo deve cadere dopo non piu' di sei giorni di lavoro, ma consente una periodicita' diversa quando questa sia ragionevolmente imposta dalle esigenze della produzione, dell'industria, della agricoltura, etc.. Unica condizione e' che nel ciclo di lavoro di un certo periodo di tempo rimanga ferma la media di ventiquattro ore di riposo dopo sei giornate lavorative. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 16 del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, il quale, disponendo che "per i riposi continuati in residenza ve ne debbono essere cinquantadue all'anno della durata di ventiquattro ore, senza pregiudizio del congedo regolamentare" consente per la imprecisa e vaga formulazione, che i cinquantadue riposi periodici vengano concessi al lavoratore addirittura tutti insieme nel corso dell'anno.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16 delle disposizioni generali annesse al R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, nel testo modificato dal R.D.L. 2 dicembre 1923, n. 2682 (riposo settimanale dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti le ferrovie concesse, tranvie ecc.);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, ed 1 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe del Tribunale di Terni;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionate dell'art. 4 del R. D. L. 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, sollevata con le ordinanze del Tribunale di Terni indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI-ANTONINO PAPALDO -

NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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