Corte costituzionale
Sentenza n. 15/1967
Corte cost., sent. 9 febbraio 1967, n. 15
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 15/1967
- Data di deposito
- 9 febbraio 1967
- Data di decisione
- 1° febbraio 1967
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:15
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 818 del 14 luglio 1965
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 9, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
- art. 4, legge n. 818 del 14 luglio 1965
- art. 2, legge n. 818 del 14 luglio 1965
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 137, Costituzione
- art. 29, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 36, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 32, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 4512
La legge 14 luglio 1965, n. 818, la quale prevede la sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale, non e' applicabile nei giudizi avanti alla Corte costituzionale. L'ordinamento processuale dei giudizi costituzionali e il relativo regime dei termini possono essere integrati da principi e norme di diritto processuale comune soltanto se questi non contrastino con le regole peculiari del processo costituzionale ed in quanto la loro applicazione non possa produrre alterazioni o distorsioni rispetto alla funzione del processo costituzionale. La minuta disciplina dei termini previsti per il processo costituzionale corrisponde all'interesse, di diritto obiettivo, alla sollecita rimozione di eventuali situazioni di illegittimita' costituzionale, soprattutto nei rapporti tra Stato e Regioni. Il legislatore ha contemperato la esigenza della celerita' dei giudizi costituzionali con quella di lasciare un congruo tempo per l'esercizio dei poteri pubblici. La legge 14 luglio 1965, n. 818, come risulta dalle eccezioni previste dagli artt. 2, 3, 4, si riferisce soltanto ai giudizi in materia civile, penale e amministrativa. La promozione dei giudizi in via diretta avanti alla Corte costituzionale e' affidata ad organi la cui attivita' ha carattere di continuita', cosicche' dalla non applicabilita' della legge n. 818 del 1965 non deriva alcun limite all'esercizio del diritto di azione in materia costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per tarditività il ricorso proposto dalla Regione Trentino - Alto Adige, con atto 15 ottobre 1966, sulla legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 della legge statale 22 luglio 1966, n. 614, relativa a "Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
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