Corte costituzionale
Sentenza n. 14/1967
Corte cost., sent. 9 febbraio 1967, n. 14
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 14/1967
- Data di deposito
- 9 febbraio 1967
- Data di decisione
- 1° febbraio 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:14
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, ultimo co, codice penale
- art. 108, decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965
- art. 2, legge n. 991 del 9 ottobre 1964
- art. 22, e ss., codice penale
Parametri
Massime
Massima n. 4510
La norma che, secondo l'art. 36 del codice penale, deve determinare i casi di pubblicazione della sentenza di condanna, che non sia quella dell'ergastolo, puo' legittimamente essere contenuta in una legge delegata.
Massima n. 4511
Nelle questioni relative alla legittimita' costituzionale di leggi delegate emanate in base a leggi di delega che prevedono genericamente la emanazione di sanzioni penali, senza cioe' fare alcuna espressa menzione delle pene accessorie, non possono valere canoni generali, ma bisogna interpretare caso per caso la volonta' del legislatore delegante. Nella specie sussistono valide ragioni per ritenere che nella espressione "sanzioni penali", usata nell'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, rientri anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, atteso che nella complessa legislazione riguardante l'igiene degli alimenti la pubblicazione della sentenza e' una sanzione che da molto tempo fa parte del sistema. In conseguenza deve ritenersi legittimo l'art. 108 del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione al richiamato art.2 della legge del 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze