Corte costituzionale

Sentenza n. 14/1967

Corte cost., sent. 9 febbraio 1967, n. 14

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
14/1967
Data di deposito
9 febbraio 1967
Data di decisione
1° febbraio 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:14

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4510

La norma che, secondo l'art. 36 del codice penale, deve determinare i casi di pubblicazione della sentenza di condanna, che non sia quella dell'ergastolo, puo' legittimamente essere contenuta in una legge delegata.

Massima n. 4511

Nelle questioni relative alla legittimita' costituzionale di leggi delegate emanate in base a leggi di delega che prevedono genericamente la emanazione di sanzioni penali, senza cioe' fare alcuna espressa menzione delle pene accessorie, non possono valere canoni generali, ma bisogna interpretare caso per caso la volonta' del legislatore delegante. Nella specie sussistono valide ragioni per ritenere che nella espressione "sanzioni penali", usata nell'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, rientri anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, atteso che nella complessa legislazione riguardante l'igiene degli alimenti la pubblicazione della sentenza e' una sanzione che da molto tempo fa parte del sistema. In conseguenza deve ritenersi legittimo l'art. 108 del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione al richiamato art.2 della legge del 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, in relazione all'art. 2 della legge 9 ottobre 1964, n. 991, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Testo integrale

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