Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1967

Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/1967
Data di deposito
15 dicembre 1967
Data di decisione
12 dicembre 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:135

Norme oggetto del giudizio

  • art. 36, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 4748

La delegazione legislativa contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1, sulla perequazione tributaria, per quanto largamente intesa, deve intendersi diretta ad autorizzare il Governo: a) ad eliminare, nella compilazione di testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nella stessa legge di delegazione; b) a modificare la legislazione precedente, onde adeguarla ai criteri direttivi indicati nel menzionato art. 63, ai fini di un migliore coordinamento delle varie disposizioni, di una semplificazione nell'applicazione dei tributi, di una razionale organizzazione dei servizi e del perfezionamento delle norme circa l'accertamento dei tributi da parte dell'amministrazione finanziaria. Siffatta delegazione legislativa non consente di estendere razionalmente la potesta' attribuita al Governo, fino a comprendervi anche la facolta' di modificare l'obbligazione tributaria, sopprimendo, nel testo unico il diritto del contribuente a detrarre dall'imponibile denunziato, ai fini dell'imposta complementare, l'ammontare dell'imposta, straordinaria progressiva sul patrimonio. Detta delegazione legislativa non comprende in particolare la facolta' di apportare deroga al principio dell'art. 8, n. 2, della legge n. 3062 del 1923 (istitutiva dell'imposta complementare) il quale espressamente prevede la detrazione in questione, successivamente richiamata dall'art. 44 del R.D. 10 settembre 1936, n. 1933, e, attraverso un generico riferimento al sistema, dal piu' recente art. 2 della citata legge del 1951 e dall'art. 48 della stessa legge di delegazione. In relazione quindi all'art. 76 Cost. e' illegittimo per eccesso di delega l'art. 136, lett. b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), nella parte in cui non comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio tra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con decreto del 29 gennaio 1958, n. 645) nella parte in cui, tra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze