Corte costituzionale
Sentenza n. 135/1967
Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/1967
- Data di deposito
- 15 dicembre 1967
- Data di decisione
- 12 dicembre 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio Manca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, lett.b, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958
Parametri
Massime
Massima n. 4748
La delegazione legislativa contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1, sulla perequazione tributaria, per quanto largamente intesa, deve intendersi diretta ad autorizzare il Governo: a) ad eliminare, nella compilazione di testi unici concernenti le diverse imposte dirette, le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25, e nella stessa legge di delegazione; b) a modificare la legislazione precedente, onde adeguarla ai criteri direttivi indicati nel menzionato art. 63, ai fini di un migliore coordinamento delle varie disposizioni, di una semplificazione nell'applicazione dei tributi, di una razionale organizzazione dei servizi e del perfezionamento delle norme circa l'accertamento dei tributi da parte dell'amministrazione finanziaria. Siffatta delegazione legislativa non consente di estendere razionalmente la potesta' attribuita al Governo, fino a comprendervi anche la facolta' di modificare l'obbligazione tributaria, sopprimendo, nel testo unico il diritto del contribuente a detrarre dall'imponibile denunziato, ai fini dell'imposta complementare, l'ammontare dell'imposta, straordinaria progressiva sul patrimonio. Detta delegazione legislativa non comprende in particolare la facolta' di apportare deroga al principio dell'art. 8, n. 2, della legge n. 3062 del 1923 (istitutiva dell'imposta complementare) il quale espressamente prevede la detrazione in questione, successivamente richiamata dall'art. 44 del R.D. 10 settembre 1936, n. 1933, e, attraverso un generico riferimento al sistema, dal piu' recente art. 2 della citata legge del 1951 e dall'art. 48 della stessa legge di delegazione. In relazione quindi all'art. 76 Cost. e' illegittimo per eccesso di delega l'art. 136, lett. b, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), nella parte in cui non comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio tra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, lett. b, del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con decreto del 29 gennaio 1958, n. 645) nella parte in cui, tra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare, non comprende l'imposta straordinaria sul patrimonio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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