Corte costituzionale

Sentenza n. 133/1967

Corte cost., sent. 15 dicembre 1967, n. 133

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
133/1967
Data di deposito
15 dicembre 1967
Data di decisione
12 dicembre 1967
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:133

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 4164 del 27 dicembre 1952

Parametri

Massime

Massima n. 4744

E' costituzionalmente illegittimo un decreto presidenziale di esproprio (nella specie il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164) se per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto conto dei dati del nuovo catasto, nelle zone entrate in attuazione successivamente al 15 novembre 1949. Compete al giudice "a quo" procedere agli accertamenti necessari per stabilire quale fosse, a tale data, l'effettiva situazione dei fondi tenendo conto di elementi catastali che, se pure acquisiti successivamente a quella data, siano sicuramente riferibili allo stato di fatto allora esistente, purche' non siano presi in considerazione mutamenti riguardanti la qualita' e classe dei terreni e rimanga esclusa ogni nuova valutazione di estimo catastale. Cfr.: 6/1967.

Massima n. 4745

La pubblicazione della correzione degli errori incorsi in un piano di esproprio per riforma fondiaria non e' necessaria nel caso in cui la riduzione della quota espropriata, disposta a correzione del piano gia' pubblicato per avere incluso in essa un terreno che fin dal 1939 aveva cessato di appartenere all'espropriata, non realizza alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339.

Massima n. 4746

Nel procedimento costituzionale incidentale la Corte costituzionale, ove ritenga che soltanto alcune delle questioni sollevate siano mature per la decisione, puo' statuire su di esse con sentenza parziale e disporre con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio (nella specie e' stata ordinata la restituzione degli atti al giudice "a quo" per il compimento di ulteriori indagini di fatto). Cfr.: 38/1966, 39/1966, 39/1967, 40/1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando parzialmente sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del tribunale di Grosseto, di cui in epigrafe, dichiara:

1) l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 4164, in quanto per la formazione del piano di espropriazione si è tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949, e nei termini di cui in motivazione;

2) non fondata la questione sollevata con l'ordinanza medesima relativa alla mancata pubblicazione delle variazioni apportate al piano originario, in riferimento agli artt. 76 e 77 della costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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