Corte costituzionale

Sentenza n. 122/1967

Corte cost., sent. 23 novembre 1967, n. 122

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
122/1967
Data di deposito
23 novembre 1967
Data di decisione
15 novembre 1967
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:122

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • decreto-legge n. 507 del 12 aprile 1948
  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 2 del 4 maggio 1954
  • art. 7, legge della Regione siciliana n. 61 del 7 dicembre 1953
  • decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1598 del 14 dicembre 1947
  • circolare ministeriale del 24 ottobre 1966
  • legge della Regione siciliana n. 61 del 7 dicembre 1953

Parametri

  • art. 3, Costituzione
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
  • art. 36, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 4728

L'art. 36 dello Statuto speciale per la Regione siciliana non ha attribuito immediatamente alla Regione la potesta' amministrativa in materia finanziaria, occorrendo al riguardo norme di attuazione. Le norme di attuazione emanate con d.l. 12 aprile 1948, n. 507, hanno conferito quei poteri, in via del tutto provvisoria, limitatamente alla riscossione dei tributi, mentre l'accertamento continuava ad essere effettuato dallo Stato coi propri uffici che non si erano ancora trasferiti alla Regione. Le successive norme di attuazione (art. 8, d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) hanno reso stabile la stessa situazione "fino a quando non sara' diversamente disposto". Percio' la Regione non ha propri uffici, ma si avvale di uffici periferici che strutturalmente fanno ancora parte dell'amministrazione statale. Ne deriva che il Ministro delle finanze, trovandosi rispetto agli uffici periferici in posizione di supremazia, puo' dare istruzioni, quale che sia la legislazione statale o regionale a cui si richiami. Infatti, fuori del campo delle riscossioni, sul piano funzionale, l'esclusiva dipendenza degli uffici dall'assessore alle finanze non puo' dirsi ancora attuata.

Massima n. 4729

Il Ministro per le finanze e' competente ad emanare istruzioni dirette alle intendenze di finanza della Regione siciliana in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Massima n. 4730

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 61 e del d.P. Reg. sic. 4 maggio 1954, n. 2 (per preteso contrasto con i principi delle norme legislative statali sull'industrializzazione del Mezzogiorno, per trattamento differenziato di industrie, per conferimento al Presidente della Regione di poteri che spettano soltanto al legislatore, o tutt'al piu', alla Giunta) e la Corte non ritiene pertanto di sollevare davanti a se', in sede di conflitto di attribuzione, la questione medesima. Infatti la legislazione siciliana, al pari di quella statale, attribuisce i vantaggi fiscali non alle industrie in se', ma agli opifici (purche' svolgano un'attivita' ricompresa negli elenchi annessi ai decreti), ne' puo' esservi dubbio che, anche per la Regione, l'accertamento dell'esistenza di un opificio sia indagine necessaria, da compiersi caso per caso. Quando poi le norme regionali precludono ad alcuni tipi di industrie il conseguimento dei benefici concessi a tutto il Mezzogiono dal d.l.C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1598, la differenza, meramente quantitativa, non appare cosi' grave da tradursi in diversita' qualitativa, sicche' deve escludersi che la Regione si sia discostata dal tipo di esenzione previsto nella legge dello Stato. Conseguentemente non puo' ritenersi arbitrario (in riferimento all'art. 3 Cost.) che in ossequio ad esigenze dell'economia regionale e nell'attuazione di criteri legislativamente espressi, si incoraggino alcuni, e non altri tipi di industria.

Massima n. 4731

La circolare 24 ottobre 1966 n. 7/026528 del Ministero delle finanze (Dir. gen. fin. loc., Div. VII Regioni) disponendo che ai benefici tributari siano ammessi, quando abbiano uno stabilimento tecnicamente organizzato, anche industrie escluse dalle leggi regionali (art. 7 legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 61, e d.p.r. Reg. sic. 4 maggio 1954, n. 2, che riservano quel beneficio solo ad alcune categorie di stabilimenti industriali), viola l'art. 36 dello Statuto e l'art. 6 delle norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).

Massima n. 4732

Va esclusa la competenza dello Stato, ed in particolare del Ministro delle finanze, a disporre che i benefici tributari, previsti dalla legge reg. sic. 7 dicembre 1953, n. 61, e dal d. Pr. Reg. sic. 4 maggio 1954, n. 2, siano estesi a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati in Sicilia; deve essere pertanto annullata la circolare 24 ottobre 1966 Div. VII Regioni, prot. n. 7/026528 del Ministro delle finanze, Direzione generale per servizi della finanza locale, avente ad oggetto agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle industrie in Sicilia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la competenza del Ministro per le finanze a emanare istruzioni dirette alle intendenze di finanza della Regione siciliana in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle industrie del Mezzogiorno;

dichiara l'incompetenza dello Stato, e in particolare del Ministro per le finanze, a disporre che i benefici tributari, previsti dalla legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61 e dal D. Pres. reg. 4 maggio 1954, n. 2, siano estesi a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati della Sicilia;

annulla pertanto la circolare 24 ottobre 1966, Div. VII/Regioni, prot. n. 7/026528, del Ministero delle finanze, Direzione generale per i servizi della finanza locale, avente ad oggetto: "Agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle industrie in Sicilia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze