Corte costituzionale

Sentenza n. 121/1967

Corte cost., sent. 23 novembre 1967, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
121/1967
Data di deposito
23 novembre 1967
Data di decisione
15 novembre 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:121

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 3, legge n. 1458 del 31 ottobre 1963

Parametri

Massime

Massima n. 4727

L'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono di materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, e' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai nn. 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo. La norma denunziata da' luogo infatti ad una evidente disparita' di trattamento tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge, e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio perche' i loro accertamenti non sono stati definiti; e tale disparita' non e' sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause varie e molteplici, non imputabili al contribuente possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per l'applicazione del condono.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze