Corte costituzionale
Sentenza n. 121/1967
Corte cost., sent. 23 novembre 1967, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/1967
- Data di deposito
- 23 novembre 1967
- Data di decisione
- 15 novembre 1967
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, legge n. 1458 del 31 ottobre 1963
Parametri
Massime
Massima n. 4727
L'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono di materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, e' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai nn. 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo. La norma denunziata da' luogo infatti ad una evidente disparita' di trattamento tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono per aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge, e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio perche' i loro accertamenti non sono stati definiti; e tale disparita' non e' sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause varie e molteplici, non imputabili al contribuente possono impedire il verificarsi della condizione stabilita per l'applicazione del condono.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, nella parte in cui stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento tributario deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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