Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1967

Corte cost., sent. 12 luglio 1967, n. 107

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
107/1967
Data di deposito
12 luglio 1967
Data di decisione
26 giugno 1967
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Oggioni
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:107

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1326 del 11 settembre 1960
  • art. 1, legge n. 741 del 14 luglio 1959

Parametri

Massime

Massima n. 4702

La legge delega 14 luglio 1959 n. 741, art. 1, fissando i limiti della potesta' legislativa concessa al Governo per la emanazione di norme al fine di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo nei confronti di tutti gli appartenenti ad una medesima categoria, esclude le clausole di natura meramente strumentale ed organizzativa che, con varieta' di modi, conseguono al rapporto ma non si riferiscono direttamente alle condizioni del suo svolgimento ed alla loro valutazione nella misura di un minimo inderogabile. L'Ente nazionale per l'istruzione professionale grafica, non si inerisce direttamente e necessariamente nei rapporti di lavoro, ma con accessorieta' puramente esterna prepara soltanto le condizioni per il suo migliore svolgimento tecnico futuro, in modo da agevolare, per effetto della piu' curata preparazione all'attivita' specializzata, il periodo dell'apprendistato. Pertanto l'articolo unico del D.P.R. 11 settembre 1960 n. 1326 nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes il contributo previsto dall'art. 10 del contratto collettivo di lavoro 1 ottobre 1959 per i dipendenti dell'industria grafica ai fini della creazione e del funzionamento del predetto Ente, travalica i limiti della delegazione di cui all'art. 1 della legge 14 luglio 1959 n. 741 ed e' costituzionalmente illegittimo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D. P. R 11 settembre 1960, n. 1326, nella parte in cui rende obbligatorio "erga omnes" il versamento del contributo di cui all'art. 10, secondo comma, del contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i dipendenti dell'industria grafica ed affini.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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