Corte costituzionale

Sentenza n. 104/1967

Corte cost., sent. 12 luglio 1967, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/1967
Data di deposito
12 luglio 1967
Data di decisione
26 giugno 1967
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1967:104

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 24 gennaio 1953

Parametri

Massime

Massima n. 4693

Nel giudizio incidentale, le ragioni esposte dal giudice a quo servono soltanto ad introdurre il giudizio di legittimita' costituzionale, non implicano una indagine del tutto convincente sulla rilevanza, potendo avere solo carattere delibativo.

Massima n. 4694

La necessita' che il decreto di attuazione delle leggi di riforma fondiaria sia intestato al nome del vero proprietario e' correlativa al fatto che il calcolo della quota di scorporo risulterebbe irregolare quando si coammassassero beni spettanti al proprietario e beni che non gli appartengono; infatti gli si attribuirebbe o un compendio di estensione a produttivita' maggiore di quello che avrebbe dovuto prendersi in considerazione oppure verrebbero compresi nell'espropriazione beni che non avrebbero potuto rientrarvi in quanto appartenenti ad un compendio esente. Ove pero', come nel caso di specie, i beni avrebbero comunque dovuto essere assoggettati alle leggi di riforma fondiaria, lo scorporo disposto nei confronti del proprietario iscritto nei registri catastali, anziche' dell'effettivo proprietario, non e' motivo di eccesso di delega, in quanto, in tale ipotesi, viene meno la ragione per cui si e' richiesta l'esatta indicazione del proprietario. Deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost..

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, promosso dal Tribunale di Roma con ordinanza 8 novembre 1965, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

Testo integrale

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