Corte costituzionale
Sentenza n. 104/1967
Corte cost., sent. 12 luglio 1967, n. 104
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 104/1967
- Data di deposito
- 12 luglio 1967
- Data di decisione
- 26 giugno 1967
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1967:104
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 24 gennaio 1953
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 76, Costituzione
Massime
Massima n. 4693
Nel giudizio incidentale, le ragioni esposte dal giudice a quo servono soltanto ad introdurre il giudizio di legittimita' costituzionale, non implicano una indagine del tutto convincente sulla rilevanza, potendo avere solo carattere delibativo.
Massima n. 4694
La necessita' che il decreto di attuazione delle leggi di riforma fondiaria sia intestato al nome del vero proprietario e' correlativa al fatto che il calcolo della quota di scorporo risulterebbe irregolare quando si coammassassero beni spettanti al proprietario e beni che non gli appartengono; infatti gli si attribuirebbe o un compendio di estensione a produttivita' maggiore di quello che avrebbe dovuto prendersi in considerazione oppure verrebbero compresi nell'espropriazione beni che non avrebbero potuto rientrarvi in quanto appartenenti ad un compendio esente. Ove pero', come nel caso di specie, i beni avrebbero comunque dovuto essere assoggettati alle leggi di riforma fondiaria, lo scorporo disposto nei confronti del proprietario iscritto nei registri catastali, anziche' dell'effettivo proprietario, non e' motivo di eccesso di delega, in quanto, in tale ipotesi, viene meno la ragione per cui si e' richiesta l'esatta indicazione del proprietario. Deve pertanto dichiararsi infondata la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, promosso dal Tribunale di Roma con ordinanza 8 novembre 1965, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
Testo integrale
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