Corte costituzionale
Sentenza n. 96/1966
Corte cost., sent. 11 luglio 1966, n. 96
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 96/1966
- Data di deposito
- 11 luglio 1966
- Data di decisione
- 22 giugno 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:96
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, delibera legislativa Regione Siciliana del 14 dicembre 1965
- art. 6, delibera legislativa Regione Siciliana del 14 dicembre 1965
- art. 8, delibera legislativa Regione Siciliana del 14 dicembre 1965
- art. 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 14 dicembre 1965
- art. 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 14 dicembre 1965
- art. 10, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 14 dicembre 1965
Parametri
- art. 12, comma 3, statuto regione Sicilia
- art. 81, ultimo co., Costituzione
Massime
Massima n. 2695
Deve ritenersi potere regolamentare di esecuzione - come tale riconosciuto al Governo della Regione siciliana dallo art. 12, terzo comma, dello Statuto speciale - e non gia' di organizzazione contemplato dall'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1965, recante "Istituzione e ordinamento dell'azienda speciale dell'autoparco regionale". Infatti nemmeno le materie deferite alla potesta' normativa del Governo dalle lett. a ed f del citato articolo esorbitano dai limiti di detto potere. La prima, relativa all'ordinamento interno e ai controlli dell'azienda, non puo' riguardare se non i profili organizzatori privi di rilevanza esterna e le modalita' dei controlli nell'ambito del complesso di nuova istituzione e, nei confronti di esso, nel quadro della gerarchia amministrativa, poiche' l'azienda e' un apparato posto alle immediate dipendenza dell'amministrazione centrale della Regione (artt. 1 e 3 della legge), sfornito di qualsiasi autonomia amministrativa e patrimoniale, e che trova gia' indicato nella legge l'organo cui compete la direzione e la responsabilita' del servizio (art. 3). La seconda, concernente "i limiti di importo delle spese che possono essere ordinate dal dirigente dell'azienda", concerne semplicemente una potesta' riduttiva del Governo, da esercitare tenendo presenti anche i mutevoli valori di mercato e gli elementi offerti dall'esperienza relativa al funzionamento del servizio, dato che il limite massimo delle spese, che possono essere ordinate dal dirigente, viene implicitamente segnato dallo stesso circoscritto ambito delle operazioni economiche - da svolgersi sulla base di convenzioni nella cui stipulazione il dirigente dell'azienda non ha parte: art. 3 -, che l'azienda deve compiere periodicamente, risultanti dalla definizione dei suoi compiti, dettagliatamente elencati nell'art. 1 della legge istitutiva. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, proposta in via principale dal Commissario dello Stato, dell'art. 9 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 dicembre 1965, intitolata "istituzione e ordinamento dell'Azienda speciale dell'autoparco regionale", in relazione all'art. 12 Statuto spec. reg. siciliana.
Massima n. 2696
A far dichiarare la illegittimita' costituzionale di una legge la quale, pur importando nuove o maggiori spese, non indichi i mezzi per farvi fronte, cosi' come e' richiesto dall'art. 81, ult. comma, Cost., e' sufficiente constatare che la omissione riflette gli esercizi finanziari successivi a quello in cui la legge e' stata emanata. (Nella specie la Corte ha ritenuto viziati gli artt. 4, 5, 6, 8, salvo ultimo comma, 10, secondo comma, nonche' la tabella B della legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana il 14 dicembre 1965, intitolata "istituzione e ordinamento dell'azienda speciale dell'autoparco regionale", poiche' ha rilevato che mancava la copertura, per gli esercizi finanziari successivi al 1966, della spesa occorrente pei nuovi posti creati dalla legge con l'istituzione di un ruolo di addetti alla conduzione degli autoveicoli dell'azienda; e non ha ritenuto necessario stabilire se possa essere considerato legittimo il modo in cui la legge stessa ha creduto di far fronte ai maggiori oneri per l'anno finanziario 1966). V. anche sent. n. 1 del 1966.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 6, 8 (salvo l'ultimo comma), 10, secondo comma, nonché della tabella B della legge della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 14 dicembre 1965, intitolata "Istituzione e ordinamento dell'azienda speciale dell'autoparco regionale".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze