Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1966

Corte cost., sent. 6 luglio 1966, n. 91

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
91/1966
Data di deposito
6 luglio 1966
Data di decisione
22 giugno 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:91

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 1366 del 29 giugno 1929
  • art. 5, legge n. 1366 del 29 giugno 1929
  • art. 3, legge n. 126 del 3 febbraio 1963
  • art. 4, legge n. 1366 del 29 giugno 1929
  • art. 6, legge n. 1366 del 29 giugno 1929
  • art. 7, legge n. 1366 del 29 giugno 1929
  • art. 2, legge n. 126 del 3 febbraio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 2680

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 3 febbraio 1963 n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina in riferimento agli artt. 41 comma terzo e 42 comma secondo Cost. Tali norme - emanate per colmare la lacuna normativa verificatasi a seguito della sentenza n. 4 del 1962, che dichiaro' la incostituzionalita' degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, della legge 29 giugno 1929 n. 1366 per violazione della riserva di legge di cui all'art. 41 Cost. - riservano all'autorita' amministrativa la determinazione dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione dei bovini nei registri genealogici e subordinano l'impiego di tali bovini nella riproduzione al rilascio di un attestato di abilitazione. Nei libri e' consentita solo l'iscrizione di riproduttori selezionati la cui conformazione e le cui attitudini funzionali siano riconosciute rispondenti all'indirizzo di miglioramento fissato per la zona interessata; con la procedura dell'attestato di abilitazione si permette l'impiego dei soli tori di pregio, che dimostrino di possedere e di trasmettere in modo spiccato i caratteri morfo-funzionali della rispettiva razza e siano di conseguenza capaci di produrre bestiame di piu' elevato rendimento. L'attribuzione al Ministero dell'agricoltura e foreste della concreta determinazione dei requisiti genotipici, morfologici e funzionali corrispondenti ai caratteri di ciascuna razza va considerata in relazione al carattere strettamente tecnico della materia, ne' il potere conferito e' tale da potersi considerare assolutamente discrezionale. L'iscrizione nei libri genealogici e' subordinata a presupposti indicati nella legge e ad un esame nel quale interviene anche un delegato dell'associazione nazionale allevatori di bovini alla cui razza appartiene il soggetto esaminato. La Camera di commercio provvede a rilasciare l'attestato di abilitazione del bovino, o a vietarne l'impiego, in ottemperanza alle direttive stabilite dalla Commissione zootecnica provinciale, di cui fa pure parte un rappresentante degli allevatori in modo da favorire l'impiego di quei riproduttori che abbiano dimostrato regolarita' e potenza di trasmissione dei caratteri da esaltare e consolidare in ciascuna razza e di vietare, per contro, l'attivita' dei soggetti che abbiano rivelato di appartenere a linee di bassa produttivita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 3 febbraio 1963, n. 126, concernente la disciplina della riproduzione bovina, in riferimento agli articoli 41, comma terzo, e 42, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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