Corte costituzionale

Sentenza n. 90/1966

Corte cost., sent. 6 luglio 1966, n. 90

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
90/1966
Data di deposito
6 luglio 1966
Data di decisione
22 giugno 1966
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:90

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 20 del 19 febbraio 1951
  • legge n. 2359 del 25 giugno 1965

Parametri

  • art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 42, comma 3, Costituzione

Massime

Massima n. 2677

Deve essere dichiarata preliminarmente inammissibile per tardivita' la costituzione, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via incidentale innanzi alla Corte costituzionale, avvenuta al di la' del termine consentito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'articolo 3 delle Norme integrative emanate dalla Corte il 16 marzo 1956.

Massima n. 2678

Il precetto dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la proprieta' privata non puo' essere espropriata che per motivi di interesse generale, si riconnette immediatamente al riconoscimento ed alla garanzia della proprieta' contenuti nel precedente comma dello stesso articolo: esso non puo' essere inteso se non nel senso che la espropriazione, per apparire giustificata, deve ispirarsi a specifiche, puntuali e concrete finalita' di interesse generale. E poiche' nel sistema, quale e' andato anche delineandosi sin dalla fondamentale legge 25 giugno 1865 n. 2359, le indicazioni degli scopi, dei mezzi e dei tempi della procedura espropriativa, rappresentano una garanzia essenziale per la verifica di quei caratteri di concretezza ed attualita', deve ritenersi viziata da illegittimita' costituzionale una legge che, nell'autorizzare l'espropriazione di un bene privato, non fissi alcun termine per l'espletamento della procedura espropriativa e per l'esecuzione dei lavori.

Massima n. 2679

Quando l'autorizzazione dell'espropriazione sia stata disposta dalla legge nei confronti di singoli beni, anziche' da atto amministrativo, sia pure conseguente a dichiarazione di pubblica utilita' ex lege, l'indicazione dei termini dell'espletamento della procedura espropriativa e dei lavori non puo' essere idonea ad assicurare la garanzia voluta dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non in quanto sia contenuta nella stessa legge: infatti i termini in parola, se fissati dall'autorita' amministrativa, non condizionerebbero la efficacia della legge, che permarrebbe anche dopo la scadenza dei termini stessi, e potrebbero conseguentemente essere sempre rinnovati, in modo da frustrare le garanzie della proprieta'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la costituzione in giudizio dell'Istituto di assistenza e beneficenza "Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia";

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 19 febbraio 1951, n. 20, recante "espropriazione per pubblica utilità dell'area per il costruendo palazzo della Regione".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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