Corte costituzionale
Sentenza n. 90/1966
Corte cost., sent. 6 luglio 1966, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/1966
- Data di deposito
- 6 luglio 1966
- Data di decisione
- 22 giugno 1966
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:90
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 20 del 19 febbraio 1951
- legge n. 2359 del 25 giugno 1965
Parametri
- art. 25, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 42, comma 3, Costituzione
Massime
Massima n. 2677
Deve essere dichiarata preliminarmente inammissibile per tardivita' la costituzione, nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via incidentale innanzi alla Corte costituzionale, avvenuta al di la' del termine consentito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'articolo 3 delle Norme integrative emanate dalla Corte il 16 marzo 1956.
Massima n. 2678
Il precetto dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la proprieta' privata non puo' essere espropriata che per motivi di interesse generale, si riconnette immediatamente al riconoscimento ed alla garanzia della proprieta' contenuti nel precedente comma dello stesso articolo: esso non puo' essere inteso se non nel senso che la espropriazione, per apparire giustificata, deve ispirarsi a specifiche, puntuali e concrete finalita' di interesse generale. E poiche' nel sistema, quale e' andato anche delineandosi sin dalla fondamentale legge 25 giugno 1865 n. 2359, le indicazioni degli scopi, dei mezzi e dei tempi della procedura espropriativa, rappresentano una garanzia essenziale per la verifica di quei caratteri di concretezza ed attualita', deve ritenersi viziata da illegittimita' costituzionale una legge che, nell'autorizzare l'espropriazione di un bene privato, non fissi alcun termine per l'espletamento della procedura espropriativa e per l'esecuzione dei lavori.
Massima n. 2679
Quando l'autorizzazione dell'espropriazione sia stata disposta dalla legge nei confronti di singoli beni, anziche' da atto amministrativo, sia pure conseguente a dichiarazione di pubblica utilita' ex lege, l'indicazione dei termini dell'espletamento della procedura espropriativa e dei lavori non puo' essere idonea ad assicurare la garanzia voluta dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non in quanto sia contenuta nella stessa legge: infatti i termini in parola, se fissati dall'autorita' amministrativa, non condizionerebbero la efficacia della legge, che permarrebbe anche dopo la scadenza dei termini stessi, e potrebbero conseguentemente essere sempre rinnovati, in modo da frustrare le garanzie della proprieta'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la costituzione in giudizio dell'Istituto di assistenza e beneficenza "Principe di Palagonia e Conte di Ventimiglia";
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 19 febbraio 1951, n. 20, recante "espropriazione per pubblica utilità dell'area per il costruendo palazzo della Regione".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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