Corte costituzionale
Sentenza n. 9/1966
Corte cost., sent. 8 febbraio 1966, n. 9
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 9/1966
- Data di deposito
- 8 febbraio 1966
- Data di decisione
- 3 febbraio 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:9
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 2495
Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale il trattamento del reato continuato (art. 81, secondo comma, del Codice penale) deve estendersi anche all'ipotesi in cui, con unica azione ad effetto plurimo siano prodotte piu' violazioni simultanee della stessa disposizione di legge. E cio' perche' la unicita' del disegno criminoso, fondamento e ragione della disposizione, e' da riconoscersi anche nelle ipotesi in cui una sola sia l'azione o l'omissione alla quale consegua una pluralita' di violazioni, e, quindi, una pluralita' di infrazioni giuridiche e, inoltre, perche' l'art. 81 c.p. parla di piu' azioni od omissioni, non nel senso che esse debbano necessariamente essere plurime, ma piuttosto nel senso che possano essere anche piu' di una. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 81, secondo e terzo comma, del Codice penale, nella parte in cui concede un trattamento favorevole a chi, con piu' azioni o omissioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, viola piu' volte la stessa disposizione di legge, ma escluderebbe tale trattamento nel caso in cui la pluralita' di violazioni sia commessa con una sola azione od omissione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo e terzo comma, del Codice penale, sollevata dal Pretore di Pesaro, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con ordinanza del 3 marzo 1965.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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