Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1966

Corte cost., sent. 6 luglio 1966, n. 88

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
88/1966
Data di deposito
6 luglio 1966
Data di decisione
22 giugno 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Bonifacio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:88

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, legge n. 208 del 18 aprile 1962
  • art. 195, regio decreto n. 1175 del 14 settembre 1931

Parametri

Massime

Massima n. 2669

L'art. 136 Cost., il quale dispone che la norma di legge dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ha per destinatario sia chi e' chiamato ad applicare la legge, sia il legislatore. Tale precetto costituzionale viene violato non solo se espressamente si disponga che una norma dichiarata incostituzionale conservi la sua efficacia, ma anche se una legge per il modo con cui provvede a regolare la fattispecie verificatasi prima della sua entrata in vigore, persegue e raggiunge, anche se indirettamente, lo stesso risultato.

Massima n. 2670

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 23 e 136 Cost., l'art. 7 legge 18 aprile 1962 n. 208, contenente "modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". Tale norma - prendendo in considerazione le occupazioni di spazi ed aree pubbliche prima dell'entrata in vigore delle tariffe deliberate in base alla nuova disciplina introdotta con gli artt. 1 e 2 della legge (occupazioni alle quali, a partire dal 4 febbraio 1962, a seguito dell'intervenuta sent. n. 2 del 23 gennaio 1962 che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale per inosservanza della riserva di legge disposta dall'art. 23 Cost., dell'art. 195 del T.U.F.L., e quale che fosse il momento anteriore o posteriore a tale data al quale risalivano non erano piu' applicabili quelle tariffe) - stabilisce che le indicate fattispecie siano sottoposte alle tariffe in vigore il 3 febbraio 1962. Queste tariffe, anche se vengono assunte a immodificabile parametro di disposizioni transitorie, non sono il frutto di un'autonoma valutazione del legislatore, ma vengono recepite cosi' come erano state determinate dagli enti locali nell'esercizio di un potere illegittimo perche' conferito senza limiti o direttive. Pertanto la norma denunziata, sotto l'aspetto di una diretta disciplina del rapporto, non ha dato vita ad una disciplina diversa, e percio' autonoma rispetto a quella divenuta inefficace, ma ha conferito vigore al precedente sistema, conservato nella sua configurazione obbiettiva, realizzando cosi' un risultato non diverso da quello che avrebbe raggiunto disponendo esplicitamente la conservazione transitoria dell'efficacia dell'art. 195 del testo unico sulla finanza locale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 208, contenente "Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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