Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1966
Corte cost., sent. 6 luglio 1966, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1966
- Data di deposito
- 6 luglio 1966
- Data di decisione
- 22 giugno 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:87
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 2667
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 272 del codice penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E cio' perche' tale norma punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento dell'ordine vigente, ed il diritto di liberta' della manifestazione del pensiero non puo' ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico, proclamato dagli artt. 1 e 49 della Costituzione, come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale. Vietando la propaganda come mezzo tendente alla instaurazione violenta di un diverso ordinamento, la norma tutela altresi' l'ordine economico, rispetto al diritto al lavoro, alla organizzazione sindacale, alla iniziativa economica privata, alla proprieta', etc., etc. E tutela anche il mantenimento dell'ordine pubblico considerato come ordine legale costituito.
Massima n. 2668
Il secondo comma dell'art. 272 del codice penale, che punisce chiunque fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E cio' perche' tale sentimento, da non confondere con il nazionalismo politico, pur contribuendo al senso di unita' etnica e sociale dello Stato, sorge e si sviluppa, tuttavia, soltanto nell'intimo della coscienza di ciascuno e, quindi, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealita'. E la relativa propaganda, non essendo indirizzata a suscitare reazioni violente o a vilipendere la Nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria o a menomare altri beni costituzionalmente garantiti, non ha finalita' illecite; onde qualsiasi limitazione ad essa contrasta con la liberta' garantita dall'art. 21 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 272 del Codice penale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 272 del Codice penale, sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione con ordinanza della Corte d'assise di Modena del 20 gennaio 1965.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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