Corte costituzionale

Sentenza n. 87/1966

Corte cost., sent. 6 luglio 1966, n. 87

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
87/1966
Data di deposito
6 luglio 1966
Data di decisione
22 giugno 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:87

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2667

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 272 del codice penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E cio' perche' tale norma punisce la propaganda in quanto diretta al ricorso alla violenza come mezzo per conseguire un mutamento dell'ordine vigente, ed il diritto di liberta' della manifestazione del pensiero non puo' ritenersi leso da una limitazione posta a tutela del metodo democratico, proclamato dagli artt. 1 e 49 della Costituzione, come il solo che possa determinare la politica sociale e nazionale. Vietando la propaganda come mezzo tendente alla instaurazione violenta di un diverso ordinamento, la norma tutela altresi' l'ordine economico, rispetto al diritto al lavoro, alla organizzazione sindacale, alla iniziativa economica privata, alla proprieta', etc., etc. E tutela anche il mantenimento dell'ordine pubblico considerato come ordine legale costituito.

Massima n. 2668

Il secondo comma dell'art. 272 del codice penale, che punisce chiunque fa propaganda per distruggere o deprimere il sentimento nazionale e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 21 della Costituzione. E cio' perche' tale sentimento, da non confondere con il nazionalismo politico, pur contribuendo al senso di unita' etnica e sociale dello Stato, sorge e si sviluppa, tuttavia, soltanto nell'intimo della coscienza di ciascuno e, quindi, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealita'. E la relativa propaganda, non essendo indirizzata a suscitare reazioni violente o a vilipendere la Nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la patria o a menomare altri beni costituzionalmente garantiti, non ha finalita' illecite; onde qualsiasi limitazione ad essa contrasta con la liberta' garantita dall'art. 21 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 272 del Codice penale;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 272 del Codice penale, sollevata in riferimento all'art. 21 della Costituzione con ordinanza della Corte d'assise di Modena del 20 gennaio 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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