Corte costituzionale
Sentenza n. 82/1966
Corte cost., sent. 2 luglio 1966, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/1966
- Data di deposito
- 2 luglio 1966
- Data di decisione
- 15 giugno 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, regio decreto n. 954 del 25 giugno 1940
- art. 17, legge n. 991 del 31 luglio 1956
- art. 28, regio decreto n. 954 del 25 giugno 1940
- art. 17, comma 3, legge n. 991 del 31 luglio 1956
Parametri
Massime
Massima n. 2658
La norma contenuta nell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, che fa obbligo ai cancellieri e ai segretari di non ricevere gli atti sprovvisti della marca relativa al contributo per la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, viola il diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione. E cio' perche' la marca suindicata va applicata sugli atti indispensabili per l'esercizio dell'azione, di guisa che, in mancanza di essi, non potendo il giudizio essere iniziato o proseguito, rimane paralizzato l'inizio oppure viene troncato immediatamente il corso di esso allorquando la presentazione dell'atto e' prescritta entro termini di decadenza, come in tutti i casi di impugnazione.
Massima n. 2659
La norma contenuta nel terzo comma dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, che attribuisce al cancelliere il potere di decidere, in caso di contestazione, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, sull'obbligo di applicare la marca relativa al contributo per la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, viola l'art. 24 della Costituzione, in quanto affida ad un organo diverso dal giudice l'eccezionale potere di prendere un provvedimento dal quale la sorte dell'azione puo' essere irrimediabilmente compromessa, come quando trattasi di atti indispensabili per l'esercizio di essa e la cui presentazione sia prescritta entro termini di decadenza.
Massima n. 2660
La norma contenuta nell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991, per quanto riguarda la materia penale, viola altresi' anche il diritto di difesa, sotto il profilo piu' volte precisato dalla Corte costituzionale perche' il fatto che un organo diverso dal giudice possa impedire che abbia corso il "primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore in ogni stato o grado del procedimento" preclude l'esercizio del diritto, garantito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) limitatamente agli atti previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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