Corte costituzionale

Sentenza n. 79/1966

Corte cost., sent. 2 luglio 1966, n. 79

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
79/1966
Data di deposito
2 luglio 1966
Data di decisione
15 giugno 1966
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Giovanni Cassandro
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:79

Norme oggetto del giudizio

  • decreto ministeriale del 28 ottobre 1965
  • decreto ministeriale n. 3 del 28 ottobre 1965
  • art. 2, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 1670 del 15 settembre 1962

Parametri

  • art. 20, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • art. 14, lett.d, legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1182 del 5 novembre 1949
  • art. 76, Costituzione

Massime

Massima n. 2651

La determinazione, con d. 28 ottobre 1965, del Ministro per l'industria e commercio, delle "Modalita' relative alle conferenze periodiche in materia di energia elettrica" non comporta invasione della sfera di competenza della Regione siciliana, in quanto detto ente non ha competenza nella materia delle riforme economiche e sociali, tra le quali rientra la nazionalizzazione dell'industria elettrica. Il richiamo alla competenza regionale in materia di industria e commercio (art. 14. lett. d, statuto sicil.) e alle relative norme di attuazione (D.P.R. 5 novembre 1949 n. 1182) non e' fatto a proposito, perche' la competenza nelle materie delle riforme agrarie e industriali esplicitamente riservata allo Stato, in virtu' del primo comma dell'art. 14 dello Statuto siciliano non puo' ritenersi trasferita alla Regione come parte della competenza che ad essa spetta in materia di industria e commercio. Ne' il richiamo a questa competenza puo' superare il generale limite dell'interesse nazionale che la potesta' legislativa regionale incontra e che e' prevalente nel caso della nazionalizzazione dell'industria elettrica. Il trasferimento, quindi, delle funzioni amministrative alla Regione in materia di industria e commercio si deve intendere avvenuto con il rispetto dei limiti assegnati alla competenza legislativa regionale, conformemente al sistema che prevede, nell'ambito regionale - e anche in quello delle Regioni a statuto speciale -, una stretta correlazione tra potesta' legislativa e potesta' amministrativa. Di conseguenza, cosi' come spetta allo Stato la competenza a deliberare le riforme agrarie e industriali, anche allo Stato spetta la competenza ad emanare le relative norme di organizzazione; se esigenze di buon funzionamento richiedono l'istituzione di organi e strutture periferiche, che agevolino l'attuazione delle riforme e l'aderenza loro alle necessita' locali, non ne consegue che la normativa di siffatta organizzazione articolata su base regionale o su altra ripartizione territoriale, sia di competenza della Regione. Spetta, quindi allo Stato stabilire la composizione e il funzionamento delle conferenze periodiche in materia di energia elettrica.

Massima n. 2652

Se la determinazione delle modalita' esecutive delle conferenze periodiche in materia di energia elettrica non spetta in via di principio alla Regione, non si vede come possa spettargliene una parte: non che sia da escludere in via di principio la possibilita' di un concorso di competenze amministrative tra Stato e Regione, ma cio' sempre quando vi sia un analogo concorso di competenze legislative non quando, come nel caso, la competenza spetti nella materia del tutto allo Stato (o alla Regione) e, per di piu', l'eventuale diversita' di criteri ispiratori della duplice e concorrente competenza amministrativa possa dar luogo a una ridotta funzionalita' dell'organo e a una non perfetta sua corrispondenza allo scopo per il quale e' costituito. Non spetta, quindi, alla Regione siciliana la designazione degli enti che devono essere rappresentati negli organi consultivi, o l'individuazione delle organizzazioni di categoria piu' rappresentative operanti nella Regione, indicate nei numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del primo comma dell'art. 3 del d.m. ind. e comm. 28 ottobre 1965, alle quali e tenuto a richiedere la nomina di rappresentanti, o, infine, la determinazione degli organismi di ricerca e cultura, i cui rappresentanti devono essere invitati dal Ministro a far parte delle conferenze, o degli esperti che il Ministro medesimo deve designare, "qualora se ne ravvisi la necessita'".

Massima n. 2653

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 5, del D.P.R. 15 dicembre 1962 n. 1670, che dichiara spettare al Ministro di "stabilire le modalita' per le conferenze previste dal n. 7 dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643", che, come si e' ricordato, impone al Governo delegato di prevedere periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche e, in particolare delle Regioni e degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione, che risulterebbe violato, in quanto il Governo, in luogo di esercitare la delega conferitagli, avrebbe a sua volta delegato uno dei suoi componenti, e' irrilevante e infondata. Essa, infatti, non si trova in rapporto di pregiudizialita' con il conflitto sollevato davanti alla Corte; non e' necessario, cioe', stabilire se il legislatore delegato si sia tenuto o no nell'ambito della delegazione per risolvere il conflitto tra Stato e Regione, risultando aliunde e che la competenza nella materia de qua e' dello Stato e che percio' non si e' verificata l'invasione della sfera di competenza regionale, costituzionalmente garantita. Ma la questione e' anche infondata, dovendosi ravvisare nella norma impugnata, non gia' una subdelegazione, ma l'attribuzione di una competenza al Ministro per l'industria che ben rientra nei limiti dei poteri del legislatore delegato. La legge di delegazione aveva dettato, invero, su questo punto norme precise, perche' non rimanesse spazio se non per una normativa di tipo regolamentare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta allo Stato stabilire la composizione e il funzionamento delle conferenze periodiche in materia di energia elettrica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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