Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1966

Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
67/1966
Data di deposito
10 giugno 1966
Data di decisione
1° giugno 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:67

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 2 gennaio 1962
  • art. 2, legge n. 1027 del 1° ottobre 1960
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 803 del 9 maggio 1961

Parametri

Massime

Massima n. 2631

La legge 14 luglio 1959 n. 741, contenente norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, stabiliva all'art. 6 che i decreti legislativi previsti dall'art. 1 dovevano essere emanati entro "un anno" dalla entrata in vigore della legge. La legge 1 ottobre 1960 n. 1027, all'art. 2 ha prorogato tale termine di quindici mesi. Che si tratti di proroga di quindici mesi oltre l'anno previsto dalla legge n. 741 emerge con certezza dalla terminologia normativa, dalla ratio legis e dai lavori preparatori, che confermano la interpretazione letterale, cosicche' il termine complessivo e' di un anno piu' 15 mesi, cioe' due anni e tre mesi, e non soltanto quindici mesi. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli unici del D.P.R. 9 maggio 1961 n. 803 e del D.P.R. 2 gennaio 1962 n. 346, contenenti norme sul trattamento dei lavoratori dipendenti rispettivamente da imprese della macinazione e pastificazione e da ristoranti e imprese similari, perche' entrambi i decreti sono stati emanati nel termine di due anni e tre mesi, come prorogato dall'art. 2 della legge 1 ottobre 1960 n. 1027.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le cause,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta con le ordinanze in epigrafe indicate, in relazione all'articolo unico del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 803, e all'articolo unico del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346, contenenti norme sul trattamento dei lavoratori dipendenti, rispettivamente, da imprese della macinazione e pastificazione e da ristoranti e imprese similari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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