Corte costituzionale
Sentenza n. 65/1966
Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 65
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 65/1966
- Data di deposito
- 10 giugno 1966
- Data di decisione
- 1° giugno 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:65
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 567 del 12 giugno 1962
Parametri
- art. 42, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 28, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 2626
Come la Corte ha gia' numerose volte affermato, e' da ritenere che non contrasta con le regole in materia di rapporti economici enunciate nella costituzione - e precisamente negli artt. 41 e 42 - la limitazione dell'autonomia negoziale a fini di utilita' sociale. V. anche 12/1963 E.
Massima n. 2627
Alla Corte costituzionale, non puo' essere negato, ai fini del sindacato di legittimita' di sua competenza e nel rispetto, quindi, delle valutazioni di merito di spettanza del Parlamento, il potere di verificare l'effettiva sussistenza, nei casi in cui singole leggi incidano limitativamente nel campo dei diritti garantiti in materia economica, della utilita' sociale, alla quale la Costituzione condiziona la possibilita' di incidere sui diritti stessi.
Massima n. 2628
Nella disciplina legislativa dei rapporti economici, costituiscono fini di utilita' sociale, come tali legittimanti le limitazioni all'autonomia privata, gli interessi della produzione, da un lato, e la protezione del contraente piu' debole, dall'altro.
Massima n. 2629
Le limitazioni imposte dalla legge 12 giugno 1962 n. 567 all'autonomia privata nella stipulazione e nell'applicazione dei contratti di affitto di fondi rustici sono dirette ad assicurare, da un canto, un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e, dall'altro, la buona conduzione dei fondi: trattasi di finalita' interdipendenti ed entrambe corrispondenti a quelle considerate di utilita' sociale dalla giurisprudenza della Corte, onde non puo' ritenersi che l'intera legge sopra indicata sia viziata da illegittimita' costituzionale per difetto dell'obiettivo di utilita' sociale cui gli artt. 41 e 42 Cost., condizionando la possibilita' di incidere sui diritti garantiti in materia economica.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli artt. 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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