Corte costituzionale

Sentenza n. 65/1966

Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 65

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
65/1966
Data di deposito
10 giugno 1966
Data di decisione
1° giugno 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:65

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 567 del 12 giugno 1962

Parametri

Massime

Massima n. 2626

Come la Corte ha gia' numerose volte affermato, e' da ritenere che non contrasta con le regole in materia di rapporti economici enunciate nella costituzione - e precisamente negli artt. 41 e 42 - la limitazione dell'autonomia negoziale a fini di utilita' sociale. V. anche 12/1963 E.

Massima n. 2627

Alla Corte costituzionale, non puo' essere negato, ai fini del sindacato di legittimita' di sua competenza e nel rispetto, quindi, delle valutazioni di merito di spettanza del Parlamento, il potere di verificare l'effettiva sussistenza, nei casi in cui singole leggi incidano limitativamente nel campo dei diritti garantiti in materia economica, della utilita' sociale, alla quale la Costituzione condiziona la possibilita' di incidere sui diritti stessi.

Massima n. 2628

Nella disciplina legislativa dei rapporti economici, costituiscono fini di utilita' sociale, come tali legittimanti le limitazioni all'autonomia privata, gli interessi della produzione, da un lato, e la protezione del contraente piu' debole, dall'altro.

Massima n. 2629

Le limitazioni imposte dalla legge 12 giugno 1962 n. 567 all'autonomia privata nella stipulazione e nell'applicazione dei contratti di affitto di fondi rustici sono dirette ad assicurare, da un canto, un'equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e, dall'altro, la buona conduzione dei fondi: trattasi di finalita' interdipendenti ed entrambe corrispondenti a quelle considerate di utilita' sociale dalla giurisprudenza della Corte, onde non puo' ritenersi che l'intera legge sopra indicata sia viziata da illegittimita' costituzionale per difetto dell'obiettivo di utilita' sociale cui gli artt. 41 e 42 Cost., condizionando la possibilita' di incidere sui diritti garantiti in materia economica.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, nei confronti della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli artt. 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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