Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1966

Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
64/1966
Data di deposito
10 giugno 1966
Data di decisione
1° giugno 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:64

Norme oggetto del giudizio

  • art. 211, decreto del Presidente della Repubblica n. 645 del 29 gennaio 1958

Parametri

Massime

Massima n. 2625

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 211 T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), proposta in relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Secondo la giurisprudenza dominante, prima che entrasse in vigore il T.U. del 1958, il privilegio generale sui mobili del debitore e quello sugli immobili per crediti per tributi diretti dello Stato (art. 2752 e 2771 Codice civile), assisteva le due annualita' iscritte nei ruoli principali negli ultimi due anni e le ultime due annualita' iscritte nel complesso dei ruoli supplettivi degli stessi anni. L'art. 211 del T.U. assicura il privilegio alle imposte degli ultimi quattro anni, riaffermando il limite massimo dei due bienni, non discostandosi in cio' dalla legislazione previgente. Ma se anche l'art. 211 dovesse interpretarsi nel senso che e' sempre assicurato il privilegio delle ultime quattro annualita' iscritte nei ruoli ordinari, speciali o straordinari (anche quando i ruoli supplettivi degli ultimi due anni si riferiscono alle imposte degli anni o di uno degli anni in corso, con coincidenza totale o parziale con l'ultimo biennio dei ruoli principali) non sussisterebbe il denunciato eccesso di delega, verificandosi il legittimo esercizio degli ampi poteri di coordinamento attribuiti al Governo dalla legge delega, dato che, essendosi introdotto un nuovo sistema di iscrizione, si trattava di coordinarlo con la vecchia disciplina delle iscrizioni nel rispetto del limite del doppio biennio, configurandosi l'eventualita' prospettata, nell'ordinanza di rinvio di non corrispondenza delle annualita' coperte dal privilegio con quelle coperte sugli stessi casi in passato, come conseguenza puramente eventuale del mutamento del tipo e del contenuto dei ruoli che costituiscono i c.d. ruoli principali e supplettivi e del loro meccanismo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette (D. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645), proposta in relazione all'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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