Corte costituzionale
Sentenza n. 62/1966
Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/1966
- Data di deposito
- 10 giugno 1966
- Data di decisione
- 1° giugno 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:62
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, legge n. 87 del 21 marzo 1953
Massime
Massima n. 2619
Se una norma processuale puo' essere applicata soltanto dal giudice istruttore civile per decidere in merito ad un provvedimento che e' di sua esclusiva competenza, spetta al medesimo, e non al collegio cui e' addetto, valutare se sia non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalita' riguardante detta norma, proponendo al riguardo la questione davanti alla Corte costituzionale.
Massima n. 2620
Il giudice istruttore civile e' legittimato a sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 comma secondo, cod. proc. civ., che gli fa obbligo di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo qualora la parte che l'ha richiesta offra cauzione, in quanto la norma processuale denunciata gli riserva poteri decisori in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che assume la forma di decreto non impugnabile.
Massima n. 2621
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 comma secondo cod. proc. civ. in riferimento all'art. 24 Cost. La difesa della parte debitrice e' invero sia formalmente che sostanzialmente assicurata; l'esecuzione provvisoria e' concessa "in pendenza di opposizione" quando cioe' si e' instaurato un normale giudizio di cognizione, si e' costituito il contraddittorio e il debitore puo' esercitare il suo diritto di difesa; la misura e il modo di prestazione della cauzione restano affidati al prudente apprezzamento del magistrato, e le ragioni difensive del debitore esercitano, a tal fine, la loro efficacia ai fini di una giusta ed adeguata determinazione che richiama il creditore ad un meditato apprezzamento del suo diritto e costituisce per il debitore una seria garanzia non solo per le spese e le restituzioni, ma anche per i danni derivanti dall'esecuzione del decreto stesso.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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