Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1966

Corte cost., sent. 10 giugno 1966, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/1966
Data di deposito
10 giugno 1966
Data di decisione
1° giugno 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:62

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2619

Se una norma processuale puo' essere applicata soltanto dal giudice istruttore civile per decidere in merito ad un provvedimento che e' di sua esclusiva competenza, spetta al medesimo, e non al collegio cui e' addetto, valutare se sia non manifestamente infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalita' riguardante detta norma, proponendo al riguardo la questione davanti alla Corte costituzionale.

Massima n. 2620

Il giudice istruttore civile e' legittimato a sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 comma secondo, cod. proc. civ., che gli fa obbligo di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo qualora la parte che l'ha richiesta offra cauzione, in quanto la norma processuale denunciata gli riserva poteri decisori in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo che assume la forma di decreto non impugnabile.

Massima n. 2621

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 648 comma secondo cod. proc. civ. in riferimento all'art. 24 Cost. La difesa della parte debitrice e' invero sia formalmente che sostanzialmente assicurata; l'esecuzione provvisoria e' concessa "in pendenza di opposizione" quando cioe' si e' instaurato un normale giudizio di cognizione, si e' costituito il contraddittorio e il debitore puo' esercitare il suo diritto di difesa; la misura e il modo di prestazione della cauzione restano affidati al prudente apprezzamento del magistrato, e le ragioni difensive del debitore esercitano, a tal fine, la loro efficacia ai fini di una giusta ed adeguata determinazione che richiama il creditore ad un meditato apprezzamento del suo diritto e costituisce per il debitore una seria garanzia non solo per le spese e le restituzioni, ma anche per i danni derivanti dall'esecuzione del decreto stesso.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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