Corte costituzionale

Sentenza n. 6/1966

Corte cost., sent. 20 gennaio 1966, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/1966
Data di deposito
20 gennaio 1966
Data di decisione
19 gennaio 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, legge n. 1849 del 20 dicembre 1932
  • art. 3, comma 1, legge n. 1849 del 20 dicembre 1932
  • legge n. 1849 del 20 dicembre 1932
  • art. 2, legge n. 1849 del 20 dicembre 1932

Parametri

Massime

Massima n. 2486

L'esame sulla questione dell'indennizzabilita' delle "servitu' militari", a mente della norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 - dal cui testo si evince, per omissione, l'esclusione di ogni indennizzo fuori dei casi di modificazione dello stato delle cose ai sensi del primo comma dello stesso articolo - deve necessariamente prescindere dal problema della classificazione di tali "servitu'" tra le servitu' vere e proprie o tra i limiti alla proprieta' privata. Anche se fosse possibile giungere ad una appagante discriminazione, rispetto alle predette "servitu' militari", dei due concetti di servitu' e di limiti - il che si rende difficile non essendo chiarito a sufficienza nella legislazione, nella giurisprudenza e nella dottrina il significato dei due termini - cio' non offrirebbe un criterio valevole per identificare i casi in cui sussista espropriazione, e quindi diritto all'indennizzo. Non sarebbe, infatti, esatto affermare che si abbia sempre espropriazione nei casi di servitu' che non importano espropriazione e imposizioni di limiti che hanno carattere di espropriazione, secondo la natura, l'incidenza, l'entita' del sacrificio che deriva dall'imposizione.

Massima n. 2487

La nozione di espropriazione enunciata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non puo' essere ristretta al concetto di trasferimento coattivo ne' l'obbligo della indennizzabilita' puo' essere ricondotto esclusivamente a tale concetto. La tradizione offre numerosi esempi di indennizzabilita' di casi nei quali non si aveva trasferimento e del resto anche nell'art. 3, primo comma, della denunciata legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e' previsto il diritto all'indennizzo per 'imposizione di servitu' militari anche se non si verificano trasferimenti.

Massima n. 2488

La nozione di espropriazione ai sensi del terzo comma dello art. 42 della Costituzione si ricava dal confronto di questa norma con i due commi precedenti dello stesso articolo. Con il primo comma e con la prima parte del secondo comma, si afferma (del resto in correlazione con altri articoli, fra i quali precipuamente gli artt. 41, 43 e 44) il principio che l'istituto della proprieta' privata e' garantito; con la seconda parte del secondo comma si enuncia che la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti; nel terzo si prevede che la proprieta' privata puo' essere espropriata. Deriva da cio' che la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti non puo' violare la garanzia accordata dalla Costituzione alla proprieta' privata, sopprimendone l'istituto o negando ovvero comprimendone singoli diritti senza indennizzo. La violazione di tale garanzia, infatti, si verifica non soltanto nei casi di traslazione totale o parziale del diritto, ma anche nei casi in cui, pur restando intatta la titolarita', il diritto di proprieta' venga praticamente annullato o menomato senza indennizzo.

Massima n. 2489

La legge ordinaria non puo' disporre indennizzi quando i modi ed i limiti fissati, nell'ambito della garanzia accordata dalla Costituzione, alla privata proprieta', si riferiscano al regime di appartenenza e ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni ovvero quando sia regolata la situazione che i beni stessi abbiano rispetto a beni o interessi della pubblica amministrazione e sempre che la legge sia destinata alla generalita' dei soggetti. Il problema dell'indennizzo, che nasce quando le imposizioni non abbiano questo carattere generale ed obbiettivo - in quanto comportino un sacrificio per singoli soggetti o gruppi di soggetti rispetto a beni che non si trovino nelle condizioni suindicate - deve essere risolto nel senso che si ha espropriazione allorche' il godimento del bene (nel senso di utilizzazione e di disposizione) sia in tutto o in parte sottratto al titolare del diritto, a prescindere se il titolare resti o no proprietario del bene e se il sacrificio sia imposto direttamente dalla legge o con atto amministrativo in base alla legge.

Massima n. 2490

Devesi considerare di carattere espropriativo, a sensi dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, anche l'atto che, pur non disponendo un trasferimento totale o parziale di diritti, imponga limitazioni (intesa l'espressione in senso ampio, e cioe' comprensiva sia delle servitu' che dei limiti) tali da svuotare di contenuto il diritto di proprieta' incidendo sul godimento del bene, in misura da renderlo inutilizzabile in rapporto alla sua naturale destinazione, o sul suo valore di scambio. Nei criteri di identificazione dell'atto espropriativo indennizzabile ai sensi dell'art. 42, terzo comma, Cost., ha indubbiamente parte notevole un elemento quantitativo ed anzi detto elemento e' immanente al concetto stesso di espropriazione, intesa non soltanto come trasferimento ma anche come sottrazione o menomazione del godimento del diritto: sottrazione e menomazione che deve essere prevista ed accertata anche in rapporto alla concretezza del sacrificio imposto.

Massima n. 2491

Le limitazioni previste dall'art. 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, si qualifichino servitu' o limiti, non hanno carattere generale ed obbiettivo. Trattasi di imposizioni da disporsi, in base alla legge, con atti amministrativi, improntati a criteri di larga discrezionalita' ed aventi contenuto svariato. Tuttavia nessuna delle prescrizioni contenute nel detto articolo, anche le piu' impegnative, isolatamente ed astrattamente considerate, rappresenta un caso di espropriazione. In concreto, invece, le dette prescrizioni potrebbero costituire atti espropriativi. Pertanto, mentre non si puo' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 3, secondo comma, della predetta legge sulle servitu' militari del 20 dicembre 1932, n. 1849, in quanto nega l'indennizzo in relazione all'uno o all'altro dei sacrifici previsti dalla legge, tale dichiarazione si deve emettere in relazione ai casi in cui, per effetto di uno o piu' di tali sacrifici, si abbia, in concreto, una limitazione a carattere espropriativo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto non prevede indennizzo per limitazioni della proprietà privata di natura espropriativa nei sensi di cui in motivazione

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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