Corte costituzionale
Sentenza n. 53/1966
Corte cost., sent. 3 giugno 1966, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 53/1966
- Data di deposito
- 3 giugno 1966
- Data di decisione
- 17 maggio 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 141, legge n. 425 del 26 marzo 1958
- art. 173, regio decreto n. 1447 del 9 maggio 1912
- art. 11, legge n. 372 del 25 giugno 1905
Parametri
Massime
Massima n. 2601
Il diritto di difesa, oltre alla necessita' di assicurare effettivamente alla parte una assistenza tecnico-professionale e un contraddittorio, ha un contenuto di pienezza correlativo al suo rapporto di necessita' con l'esercizio della tutela giurisdizionale. Violano pertanto tale diritto gli artt. 11 della legge 25 giugno 1905 n. 372, 173 R.D. 9 maggio 1912 n. 1447 e 141 della legge 26 marzo 1958 n. 425, che tutelano il C.D. "segreto ferroviario".
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei due giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private, per la parte in Cui consente all'amministrazione ferroviaria una generica e discrezionale facoltà di non comunicare all'autorità giudiziaria gli atti e le relazioni dell'inchiesta svolta sui singoli sinistri, che contengano accertamenti di fatto o accertamenti materiali; ai sensi dell'art. 27, ultima parte, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e negli stessi limiti sopra indicati,
dichiara l'illegittimità costituzionale:
1) dell'art. 11 della legge predetta, nella parte in cui estende detto art. 4 alle ferrovie esercitate da imprese private;
2) dell'art. 173 del R.D. 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il T.U. delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili;
3) dell'art. 141 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, nella parte in cui fa salvo il disposto dell'art. 4 della suddetta legge 25 giugno 1909. n. 372.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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