Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1966
Corte cost., sent. 14 maggio 1966, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1966
- Data di deposito
- 14 maggio 1966
- Data di decisione
- 3 maggio 1966
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino Papaldo
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:41
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione siciliana n. 38 del 26 aprile 1955
- legge della Regione siciliana n. 54 del 28 novembre 1952
- legge della Regione siciliana del 21 ottobre 1965
- legge n. 55 del 1° marzo 1949
Parametri
- art. 14, lett.p, statuto regione Sicilia
- art. 14, lett.o, statuto regione Sicilia
- art. 17, lett.b, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 81, Costituzione
Massime
Massima n. 2572
Le disposizioni contenute nella legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 ottobre 1965: "Estensione delle norme delle leggi regionali 28 novembre 1952, n. 54, e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed al personale dei laboratori dell'igiene e profilassi della Sicilia", rientrano nella materia prevista dall'art. 17, lett. b, e non in quella di cui all'art. 14, lett. o e p dello Statuto speciale.
Massima n. 2573
E' tradizionale nel sistema della nostra legislazione che le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie appartengono alla materia sanitaria.
Massima n. 2574
Per confermarsi ai principi della legislazione dello Stato, la legge regionale, nel soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, non deve discostarsi dal tipo di disciplina dato dalle leggi statali intervenute nella stessa materia. La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 ottobre 1965 - che estende le norme di favore previste dalle leggi regionali 28 novembre 1952, n. 54, e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed al personale dei Laboratori di igiene e profilassi della Sicilia - non rispetta tale condizione, anzi e' in contrasto con tutto l'indirizzo della legislazione dello Stato, la quale ha escluso il personale sanitario dall'ammissione in pianta stabile per via di concorsi interni.
Massima n. 2575
L'art. 81 della Costituzione e' applicabile anche per le spese delle Regioni e per quelle afferenti ai futuri anni finanziari.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 ottobre 1965, recante: "Estensione delle norme delle leggi regionali 28 novembre 1952, n. 54, e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed al personale dei Laboratori di igiene e profilassi della Sicilia".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze