Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1966

Corte cost., sent. 14 maggio 1966, n. 41

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
41/1966
Data di deposito
14 maggio 1966
Data di decisione
3 maggio 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Antonino Papaldo
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:41

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione siciliana n. 38 del 26 aprile 1955
  • legge della Regione siciliana n. 54 del 28 novembre 1952
  • legge della Regione siciliana del 21 ottobre 1965
  • legge n. 55 del 1° marzo 1949

Parametri

  • art. 14, lett.p, statuto regione Sicilia
  • art. 14, lett.o, statuto regione Sicilia
  • art. 17, lett.b, statuto regione Sicilia
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 81, Costituzione

Massime

Massima n. 2572

Le disposizioni contenute nella legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 ottobre 1965: "Estensione delle norme delle leggi regionali 28 novembre 1952, n. 54, e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed al personale dei laboratori dell'igiene e profilassi della Sicilia", rientrano nella materia prevista dall'art. 17, lett. b, e non in quella di cui all'art. 14, lett. o e p dello Statuto speciale.

Massima n. 2573

E' tradizionale nel sistema della nostra legislazione che le norme riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie appartengono alla materia sanitaria.

Massima n. 2574

Per confermarsi ai principi della legislazione dello Stato, la legge regionale, nel soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, non deve discostarsi dal tipo di disciplina dato dalle leggi statali intervenute nella stessa materia. La legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21 ottobre 1965 - che estende le norme di favore previste dalle leggi regionali 28 novembre 1952, n. 54, e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed al personale dei Laboratori di igiene e profilassi della Sicilia - non rispetta tale condizione, anzi e' in contrasto con tutto l'indirizzo della legislazione dello Stato, la quale ha escluso il personale sanitario dall'ammissione in pianta stabile per via di concorsi interni.

Massima n. 2575

L'art. 81 della Costituzione e' applicabile anche per le spese delle Regioni e per quelle afferenti ai futuri anni finanziari.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 21 ottobre 1965, recante: "Estensione delle norme delle leggi regionali 28 novembre 1952, n. 54, e 26 aprile 1955, n. 38, rispettivamente ai sanitari dipendenti dalle Amministrazioni comunali ed al personale dei Laboratori di igiene e profilassi della Sicilia".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze