Corte costituzionale

Sentenza n. 28/1966

Corte cost., sent. 23 marzo 1966, n. 28

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
28/1966
Data di deposito
23 marzo 1966
Data di decisione
17 marzo 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Castelli Avolio
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:28

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 841 del 21 ottobre 1950
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 2774 del 29 novembre 1952
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 1756 del 3 ottobre 1952
  • art. 6, legge n. 841 del 21 ottobre 1950

Parametri

Massime

Massima n. 2540

Sussiste la violazione dell'art. 76 della Costituzione quando, per la formulazione del piano di esproprio ai fini della riforma fondiaria, l'Ente di riforma ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto, non ancora entrato in vigore nelle zone di esproprio al 15 novembre 1949, anziche' dei dati del vecchio catasto. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi i D.P.R. 29 novembre 1952, n. 2774 e 3 ottobre 1952, n. 1756.

Massima n. 2541

L'indagine tendente ad accertare se ed in quale misura si sarebbe dovuto far luogo all'espropriazione ai fini della riforma fondiaria qualora si fosse tenuto conto dei dati catastali vigenti al 15 novembre 1949 anziche' di quelli illegittimamente desunti dal nuovo catasto entrato in vigore successivamente a tale data esula dalla competenza della Corte costituzionale se ed in quanto implichi una indagine di merito, ma puo' essere effettuata dal giudice "a quo" sempreche' non abbia attinenza all'estimo catastale, sottratto alla competenza del giudice ordinario.

Massima n. 2542

La Corte costituzionale non puo' pronunciarsi su una questione di legittimita' costituzionale esposta nella narrativa dell'ordinanza di rinvio del giudice " a quo" ma non riprodotta nella motivazione e nel dispositivo, ove debba ritenersi che la questione stessa e' stata indicata al solo scopo di fornire una completa relazione delle vicende della causa e resti quindi escluso che essa formi oggetto del giudizio incidentale di legittimita'.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce le due cause;

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2774, e 3 ottobre 1952, n. 1756, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, n. 8 del 12 gennaio 1953 e n. 280 del 3 dicembre 1952, in quanto per la formazione dei piani di espropriazione, in danno, rispettivamente degli eredi di Di Clemente Benedetto e Campani Laura, fu tenuto conto dei dati dei nuovi catasti non ancora in vigore, nelle zone, alla data del 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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