Corte costituzionale
Sentenza n. 27/1966
Corte cost., sent. 23 marzo 1966, n. 27
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 27/1966
- Data di deposito
- 23 marzo 1966
- Data di decisione
- 17 marzo 1966
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:27
Norme oggetto del giudizio
- art. 506, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 2539
L'omissione dell'interrogatorio dell'imputato nel giudizio per decreto, previsto dagli artt. 506 e seguenti del Codice di procedura penale, non viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Ed invero nel detto giudizio tale diritto deve ritenersi realizzato, non solo per quanto gia' rilevato da questa Corte con la sentenza n. 170 del 23 dicembre 1963, ma, attesa l'attuale disciplina sotto un ulteriore duplice aspetto. In primo luogo, si concede all'imputato facolta' di scelta: accettare o meno la condanna; e l'accettazione non solo elimina di per se stessa qualsiasi questione difensiva, ma dimostra che l'imputato non ha motivo ne' interesse di chiedere che si proceda all'esperimento del pubblico dibattimento. Il che si traduce molto spesso in un vantaggio per l'interessato. In secondo luogo, la volonta' di difendersi, manifestata attraverso l'opposizione al decreto, ha l'immediato effetto di far perdere ogni efficacia giuridica alla condanna ed il decreto stesso assume la funzione di contestazione dell'accusa e, quindi, costituisce la base della discussione dibattimentale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del Codice di procedura penale, nella parte in cui dà facoltà al Pretore di pronunziare condanna per decreto penale senza aver prima interrogato l'imputato od enunciato il fatto in un mandato rimasto senza effetto, questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanza 19 luglio 1965 del Pretore di Padova.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIPACIO.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze