Corte costituzionale

Sentenza n. 27/1966

Corte cost., sent. 23 marzo 1966, n. 27

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
27/1966
Data di deposito
23 marzo 1966
Data di decisione
17 marzo 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:27

Norme oggetto del giudizio

  • art. 506, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 2539

L'omissione dell'interrogatorio dell'imputato nel giudizio per decreto, previsto dagli artt. 506 e seguenti del Codice di procedura penale, non viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Ed invero nel detto giudizio tale diritto deve ritenersi realizzato, non solo per quanto gia' rilevato da questa Corte con la sentenza n. 170 del 23 dicembre 1963, ma, attesa l'attuale disciplina sotto un ulteriore duplice aspetto. In primo luogo, si concede all'imputato facolta' di scelta: accettare o meno la condanna; e l'accettazione non solo elimina di per se stessa qualsiasi questione difensiva, ma dimostra che l'imputato non ha motivo ne' interesse di chiedere che si proceda all'esperimento del pubblico dibattimento. Il che si traduce molto spesso in un vantaggio per l'interessato. In secondo luogo, la volonta' di difendersi, manifestata attraverso l'opposizione al decreto, ha l'immediato effetto di far perdere ogni efficacia giuridica alla condanna ed il decreto stesso assume la funzione di contestazione dell'accusa e, quindi, costituisce la base della discussione dibattimentale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del Codice di procedura penale, nella parte in cui dà facoltà al Pretore di pronunziare condanna per decreto penale senza aver prima interrogato l'imputato od enunciato il fatto in un mandato rimasto senza effetto, questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanza 19 luglio 1965 del Pretore di Padova.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIPACIO.

Testo integrale

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