Corte costituzionale
Sentenza n. 21/1966
Corte cost., sent. 10 marzo 1966, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/1966
- Data di deposito
- 10 marzo 1966
- Data di decisione
- 3 marzo 1966
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1966:21
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Repubblica n. 968 del 19 agosto 1954
- art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 968 del 19 agosto 1954
- art. 14, legge della Regione autonoma Sardegna n. 36 del 31 gennaio 1956
- decreto dell'assessore agli enti locali n. 21 del 11 maggio 1965
Parametri
- legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948
- art. 134, Costituzione
Massime
Massima n. 2521
Nel giudizio avanti alla Corte costituzionale anche relativo a conflitti di attribuzione non sono applicabili le norme del procedimento amministrativo relative alla notificazione del ricorso al controinteressato, data la particolare natura del processo costituzionale (cfr. ord. 30 maggio 1956; sent. 19 gennaio 1957 n. 18). Pertanto un ricorso non notificato al controinteressato non e' inammissibile.
Massima n. 2522
Le funzioni di controllo sugli enti locali attribuite dalle vigenti leggi statali alla Commissione centrale per la finanza locale, e in particolare quelle dell'art. 7 del D.P.R. 19 agosto 1954 n. 968, non sono state trasferite all'Assessore regionale (nella specie della Sardegna), a prescindere dalla mancanza di norme di attuazione, perche' la norma contenuta nell'art. 14 legge reg. sarda 31 gennaio 1956 n. 36, non puo' essere interpretata come comprensiva delle dette attribuzioni, come emerge dalle particolari caratteristiche del controllo degli Enti locali attribuito alla Commissione centrale. Infatti l'art. 14 della legge regionale non prevede una puntuale previsione della sostituzione della Commissione centrale con l'Assessore regionale e la contraria interpretazione non sarebbe in armonia con i principi delle leggi dello Stato, com'e' richiesto dall'art. 46 Sta. Sa., e neppure con il sistema dell'ordinamento regionale. Anche l'art. 4 del regol. reg. 17 luglio 1959 non porta argomenti a favore del passaggio delle funzioni all'Assessore regionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla Regione sarda;
accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri contro il Presidente della Giunta regionale sarda in data 8 luglio 1965 per la risoluzione del conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione sarda, sorto per effetto del decreto dell'Assessore agli enti locali della Regione sarda n. 21 EE. LL. dell'11 maggio 1965 e atti connessi;
dichiara che spetta allo Stato (Commissione centrale finanza locale) il controllo sulle deliberazioni dei Comuni e delle Provincie di cui all'art. 7 del D. P. R 19 agosto 1954, n. 968;
annulla il decreto dell'Assessore agli enti locali della Regione sarda 11 maggio 1965, n. 21, EE. LL.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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