Corte costituzionale

Sentenza n. 12/1966

Corte cost., sent. 12 febbraio 1966, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/1966
Data di deposito
12 febbraio 1966
Data di decisione
4 febbraio 1966
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Biagio Petrocelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
  • art. 16, decreto-legge n. 788 del 9 novembre 1945
  • art. 32, legge n. 653 del 10 giugno 1940
  • art. 23, legge n. 218 del 4 aprile 1952
  • art. 85, decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955
  • art. 16, decreto-legge n. 788 del 30 novembre 1945

Parametri

Massime

Massima n. 2498

Il procedimento per decreto penale, una volta disposto dal Pretore, si puo' ritenere, sia pure in una fase preliminare, gia' iniziato, con la conseguente potesta' per il Pretore stesso di proporre questioni di legittimita' costituzionale: esigenza che deve potersi soddisfare anche in questa particolare forma di giudizio.

Massima n. 2499

E' priva di fondamento la questione se la pena pecuniaria, in quanto ritenuta, a differenza della pena detentiva, non idonea a svolgere la funzione rieducativa, sia da considerarsi non conforme al principio costituzionale di cui al comma terzo, seconda parte, dell'art. 27 della Costituzione: "Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato".

Massima n. 2500

La norma di cui al comma terzo dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato" costituisce un contesto chiaramente unitario, non dissociabile cioe' in una prima e in una seconda parte separate e distinte tra loro, ne' tanto meno riducibile a una di esse soltanto: le due proposizioni di cui essa si compone sono congiunte, infatti, non soltanto per la loro formulazione letterale, ma anche perche' logicamente in funzione l'una dell'altra.

Massima n. 2501

La norma di cui al comma terzo dell'art. 27 della Costituzione nella sua integrita' sta a significare che la rieducazione del condannato, pur nella importanza che assume in virtu' del precetto costituzionale, rimane sempre inserita nel trattamento penale vero e proprio, poiche' e' soltanto a questo che il legislatore, con evidente implicito richiamo alle pene detentive, poteva logicamente riferirsi nel disporre che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita'": proposizione quest'ultima che altrimenti non avrebbe senso. Alla pena, dunque, con tale proposizione il legislatore ha inteso soltanto segnare dei limiti, mirando essenzialmente ad impedire che l'afflittivita' superi il punto oltre il quale si pone in contrasto con il senso di umanita'.

Massima n. 2502

Il principio rieducativo, dovendo agire in concorso con le altre funzioni della pena, non puo' essere interpretato in senso esclusivo ed assoluto, ma nell'ambito della pena, umanamente intesa ed applicata.

Massima n. 2503

Il precetto secondo cui le pene "devono tendere" alla rieducazione del condannato, nel significato letterale e logico della sua espressione, sta ad indicare unicamente l'obbligo per il legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalita' rieducativa e di disporre di tutti i mezzi idonei a realizzarla, ove naturalmente la pena, per la sua natura ed entita', si presti a tal fine: ne' e' da escludere al riguardo che la pena pecuniaria possa, di per se', per altro verso, adempiere ad una funzione rieducativa.

Massima n. 2504

Nei lavori preparatori della Costituzione non c'e' alcun indizio di un ordinamento diretto ad alterare il sistema penale sino al punto da escluderne le pene pecuniarie, ma risulta anzi da essi che il legislatore costituente, pur segnando i limiti e le finalita' di cui l'art. 27, terzo comma, non intese prendere posizione sul problema generale della funzione della pena, ne' tanto meno pronunciarsi per l'uno o per l'altro dei vari orientamenti della dottrina, ma volle proprio evitare che cio' avvenisse, sino al punto che ebbe persino a manifestare la preoccupazione che formule imprecise potessero dare l'apparenza del contrario.

Massima n. 2505

Con la norma di cui all'art. 27 della Costituzione si volle che il principio della rieducazione del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma senza con cio' negare l'esistenza e la legittimita' della pena la' dove essa non contenga, o contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalita': e cio', evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di la' della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la delinquenza e da cui dipende l'esistenza stessa della vita sociale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, 82 e 85 del T.U. 30 maggio 1955, n. 797, 16 del D. L. 9 novembre 1945, n. 788, e 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653, sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del 19 novembre 1964 in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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