Corte costituzionale
Sentenza n. 94/1965
Corte cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/1965
- Data di deposito
- 27 dicembre 1965
- Data di decisione
- 16 dicembre 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 87, ultimo co., regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 276, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 165, regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
- art. 140, ultimo co., regio decreto n. 383 del 3 marzo 1934
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- disposizioni transitorie e finali, IX, Costituzione
- art. 128, Costituzione
- art. 130, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 2464
La Corte non puo' - salvo casi estremi - procedere a una valutazione della attendibilita' del ragionamento fatto dal giudice a quo per motivare la rilevanza.
Massima n. 2465
Tanto per il dimensionamento delle autonomie locali - regionali, provinciali e comunali - voluto dalla Costituzione (art. 5, 115-120, 128, quanto per l'instaurazione del nuovo sistema di controlli sui Comuni e le Provincie da essa previsto (articolo 130), le norme di attuazione, contemplate dalla IX disp. trans. e finale della Costituzione, sono finora mancate; con la conseguenza del legittimo permanere in vita per le autonomie come per i controlli, del sistema preesistente, la cui continuazione la ricordata disposizione IX previde - all'evidente fine di evitare periodi di carenza - appunto fino al momento dell'adeguamento di esso "alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni". E' vero che per tale adeguamento la ripetuta disposizione fissava il termine di tre anni. Ma - come questa Corte ha avuto piu' volte occasione di affermare la mancata osservanza dei termini assegnanti dalla Costituzione al Parlamento per tradurre in legislazione operante i suoi precetti non immediatamente operativi, come non basta a far considerare venuta meno, cosi' non basta a invalidare la legislazione non aggiornata. Onde, se non si puo' non deprecare, ancora una volta l'inosservanza di detti termini e il protrarsi della mancata attuazione - sicche' l'ordinamento in atto si presenta notevolmente alterato rispetto a quello concepito dall'Assemblea costituente, con seguenti squilibri e scompensi nei diversi campi della vita pubblica e privata -, deve nondimeno escludersi che l'inadempimento costituzionale produca, per se' solo, l'illegittimita' della legislazione non ancora assoggettata a revisione. Fin quando le autonomie degli enti locali non avranno avuto il maggior respiro voluto dalla Costituzione, comprendendo nel quadro della riforma - come richiedono naturali esigenze di unita' e di condizionamento reciproco - la revisione del sistema delle ingerenze degli enti sopraordinati, l'ordine vigente continuera', nonostante il suo anacronismo, a vivere non illegittimamente, tanto per cio' che riguarda le autonomie, quanto per cio' che riguarda i controlli e le altre forme di vigilanza dello Stato. Ne' con riferimento ai vigenti meccanismi dei controlli di merito sugli enti locali minori puo' dirsi che, anche prima del riordinamento di cui si e' detto, essi sarebbero diventati senz'altro illegittimi, pel solo fatto di non corrispondere alla forma del rinvio con richiesta di riesame, che e' la sola prevista dal secondo comma dell'art. 130 della Costituzione. Tanto dai lavori preparatori della Costituzione, quanto dal fatto che la disposizione che se ne occupa non e' stata inserita nell'art. 128 riguardante l'autonomia dei Comuni e delle Provincie, ma nell'art. 130 riguardante i poteri di controllo delle Regioni, si ricava infatti chiaramente che la nuova forma del controllo di merito fu concepita dai costituenti come strettamente e immediatamente connessa col passaggio alle Regioni della funzione di controllo. A ragionare diversamente - secondo l'assunto in base al quale l'art. 130 solo nel primo e non anche nel secondo comma riguarderebbe i controlli di competenza regionale - dovrebbe ritenersi - in contrasto con la chiara volonta' dei costituenti e certamente oltre l'intenzione dei sostenitori della tesi - che il secondo comma dello art. 130 autorizzi nei confronti degli enti minori anche controlli di merito esercitati da soggetti diversi dalla Regione, e quindi anche controlli di merito statali.
Massima n. 2466
Anche prima dell'attuazione delle revisioni legislative previste nel tempo dalla Costituzione nei rispettivi settori, le norme preesistenti riguardanti gli istituti soggetti a revisione possono essere illegittime per contrasto con singoli precetti costituzionali. Cosi', per esempio, e' stato affermato che, anche prima dell'emanazione delle norme di revisione delle giurisdizioni speciali previste dalla VI disp. trans. e finale, possono essere dichiarate illegittime quelle giurisdizionali speciali, ai cui componenti non sia assicurata l'indipendenza ai sensi dell'art. 108, secondo comma, Cost. L'illegittimita' ha potuto esser dichiarata infatti, in simili casi, con riferimento a precetti costituzionali immediatamente operanti. Invece l'art. 130 Cost., per poter operare, richiede l'attuazione dell'ordinamento regionale, che, fuori dei territori delle Regioni ad autonomia speciale, finora e' mancata. - S. n. 17/1965.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 87, ultimo comma, 140, ultimo comma, 165, 296, ultimo comma, del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli artt. 5,128 e 130 e alla IX disposizione transitoria e finale della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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