Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1965

Corte cost., sent. 27 dicembre 1965, n. 93

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
93/1965
Data di deposito
27 dicembre 1965
Data di decisione
16 dicembre 1965
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Branca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:93

Norme oggetto del giudizio

  • art. 83, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 2, legge n. 328 del 18 maggio 1951
  • art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 82, decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 16 maggio 1960
  • art. 43, legge n. 136 del 23 marzo 1956

Parametri

Massime

Massima n. 2463

Gli artt. 82 e 83 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 43 legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti relative ai consigli comunali, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. L'attivita' dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale e' attivita' giurisdizionale in cui l'indipendenza e l'imparzialita' del giudicante devono essere garantite. L'imparzialita', intesa come indipendenza del giudicante dagli interessi presenti in giudizio, e' stata garantita, in precedenti decisioni, dall'obbligo del consigliere, la cui elezione e' stata contestata, di non partecipare alla decisione (art. 279 della legge comunale e provinciale). La mancata applicazione della norma da parte di numerosi consigli comunali, giustificata dal pericolo d'un impedimento al funzionamento del collegio e le reiterate denunzie di incostituzionalita' inducono la Corte a ritenere che le norme impugnate non offrono ne' suggeriscono garanzie per l'imparzialita' del giudicante. Infatti, la loro laconicita', la omessa regolamentazione del procedimento riguardante le controversie elettorali davanti ai cons. comunali e la responsabilita' di poter colmare la lacuna con altre norme relative a procedimenti giudiziari od amministrativi troppo diversi da quello in esame, sono manchevolezze talmente gravi da compromettere l'imparzialita' del giudicante, dato che i giudizi toccano comunque l'interesse personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio (di coloro di cui e' contestata l'elezione; della maggioranza se e' in giuoco la sorte della maggioranza; di tutti se si denunziano irregolarita' delle operazioni elettorali, che possono compromettere l'intero risultato delle elezioni). Ne' la norma di cui all'art. 279 legge com. e prov. e' sempre utilizzabile od offre piena sicurezza in considerazione della solidarieta' che lega fra loro i componenti di una lista. Il silenzio della legge ha poi legittimato l'adozione delle regole vigenti per le deliberazioni amministrative collegiali, quali l'esclusione del ricorrente dalla discussione, il mancato aperto contraddittorio, l'espressione del voto anche da parte di chi non ha partecipato alla discussione, che pur non essendo di per se' sospette, in un procedimento cosi' povero di normali garanzie rivelano anche esse pericolosita' od insufficienze. Conseguenzialmente, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 84 del cit. T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale" e l'art. 2 legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai cons. provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli comunali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico relativo alle elezioni comunali, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione;

dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale:

1) degli artt. 84 del predetto D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "Il consiglio comunale";

2) dell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai consigli provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli comunali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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