Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1965
Corte cost., sent. 12 luglio 1965, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1965
- Data di deposito
- 12 luglio 1965
- Data di decisione
- 23 giugno 1965
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Chiarelli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:70
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 30, comma 4, Costituzione
- art. 30, comma 3, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 30, ultimo co., Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 2433
Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, se nessuna delle parti si costituisce la causa va decisa in camera di consiglio.
Massima n. 2434
In base al terzo e quarto comma dell'art. 30 della Costituzione la ricerca della paternita' e' una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, ma la legge ordinaria, nel disciplinare la materia, deve porre limiti relativamente alla compatibilita' con i diritti della famiglia legittima e alla esigenza di salvaguardare i fondamentali diritti della persona, anch'essi costituzionalmente garantiti, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria.
Massima n. 2435
L'art. 274 Cod. civ., che prevede un giudizio di delibazione della domanda intesa a ottonere la dichiarazione giudiziale di paternita', rientra tra i limiti dell'ultimo comma dell'art. 30 cost. ma, mentre non contrasta ne' con tale norma costituzionale ne' con il primo comma dell'art. 24 Cost., poiche' la decisione in camera di consiglio non fa stato sulla fondatezza dell'azione e non esclude che questa possa essere riproposta, tuttavia il relativo procedimento e' vincolato al rispetto del diritto della difesa delle parti, garantito dal secondo comma dello stesso art. 24 Cost. e l'art. 274 Cod. civ. contrasta con esso sia per l'incompleta garanzia del contraddittorio, sia per la esclusione della assistenza del difensore, sia per la segretezza della inchiesta sommaria, sia per la impugnabilita' del decreto del Tribunale. Di conseguenza, in riferimento al secondo comma dell'art. 24 Cost., l'art. 274 del C.C. e' illegittimo costituzionalmente per la parte del secondo comma in cui esclude la necessita' che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori; per la parte del terzo comma in cui dispone la segretezza della inchiesta nei confronti delle parti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
dichiara, sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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