Corte costituzionale

Sentenza n. 70/1965

Corte cost., sent. 12 luglio 1965, n. 70

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
70/1965
Data di deposito
12 luglio 1965
Data di decisione
23 giugno 1965
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:70

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2433

Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, se nessuna delle parti si costituisce la causa va decisa in camera di consiglio.

Massima n. 2434

In base al terzo e quarto comma dell'art. 30 della Costituzione la ricerca della paternita' e' una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, ma la legge ordinaria, nel disciplinare la materia, deve porre limiti relativamente alla compatibilita' con i diritti della famiglia legittima e alla esigenza di salvaguardare i fondamentali diritti della persona, anch'essi costituzionalmente garantiti, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria.

Massima n. 2435

L'art. 274 Cod. civ., che prevede un giudizio di delibazione della domanda intesa a ottonere la dichiarazione giudiziale di paternita', rientra tra i limiti dell'ultimo comma dell'art. 30 cost. ma, mentre non contrasta ne' con tale norma costituzionale ne' con il primo comma dell'art. 24 Cost., poiche' la decisione in camera di consiglio non fa stato sulla fondatezza dell'azione e non esclude che questa possa essere riproposta, tuttavia il relativo procedimento e' vincolato al rispetto del diritto della difesa delle parti, garantito dal secondo comma dello stesso art. 24 Cost. e l'art. 274 Cod. civ. contrasta con esso sia per l'incompleta garanzia del contraddittorio, sia per la esclusione della assistenza del difensore, sia per la segretezza della inchiesta sommaria, sia per la impugnabilita' del decreto del Tribunale. Di conseguenza, in riferimento al secondo comma dell'art. 24 Cost., l'art. 274 del C.C. e' illegittimo costituzionalmente per la parte del secondo comma in cui esclude la necessita' che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori; per la parte del terzo comma in cui dispone la segretezza della inchiesta nei confronti delle parti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

dichiara, sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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