Corte costituzionale

Sentenza n. 67/1965

Corte cost., sent. 12 luglio 1965, n. 67

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
67/1965
Data di deposito
12 luglio 1965
Data di decisione
23 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio Manca
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:67

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 11 gennaio 1956

Parametri

Massime

Massima n. 2430

L'attivita' che i componenti delle commissioni elettorali mandamentali sono chiamati a svolgere, si inquadra fra le prestazioni volontarie di servizi nell'interesse della Pubblica Amministrazione. Queste sono soltanto occasionalmente collegate col rapporto di impiego, quando sono effettuate da dipendenti della Pubblica Amministrazione, e non impegnano l'attivita' professionale dei componenti estranei all'amministrazione medesima. Esse non costituiscono la fonte principale dei loro guadagni e danno luogo, se comportano l'assunzione di pubbliche funzioni, alla figura del funzionario onorario. La disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, la quale limita il compenso dei componenti le commissioni elettorali mandamentali ad un determinato numero di sedute non superiori a dodici per mensilita' per ciascun componente, non puo' ritenersi in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in quanto il detto compenso, rapportato ad una valutazione presuntiva del lavoro da svolgere dalle commissioni elettorali, ha natura speciale, istituzionalmente distinta dal corrispettivo dovuto, secondo le leggi organiche, per le prestazioni inerenti al pubblico impiego.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 5, in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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