Corte costituzionale
Sentenza n. 63/1965
Corte cost., sent. 6 luglio 1965, n. 63
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 63/1965
- Data di deposito
- 6 luglio 1965
- Data di decisione
- 22 giugno 1965
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Nicola Jaeger
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:63
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente della Regione siciliana n. 2 del 4 maggio 1954
- art. 7, legge della Regione siciliana n. 61 del 7 dicembre 1953
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 1202 del 7 giugno 1964
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 1105 del 7 giugno 1964
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 1100 del 7 giugno 1964
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 1123 del 7 giugno 1964
- decreto dell'assessore regione siciliana n. 1104 del 7 giugno 1964
Parametri
Massime
Massima n. 2413
Non deve procedersi all'esame di una questione di legittimita' costituzionale di una legge regionale (nella specie: legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61) sollevata in via incidentale in un giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come sorto per effetto di decreti assessoriali, se tali provvedimenti regionali abbiano natura di meri atti amministrativi esecutivi, posti in essere per l'attuazione di un decreto del Presidente della regione (nella specie: D.P. Reg. 4 maggio 1954, n. 2), previsto dalla legge regionale, e tale decreto non sia stato impugnato.
Massima n. 2414
E' inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto per effetto di decreti assessoriali, che abbiano natura di meri atti amministrativi esecutivi, posti in essere per l'attuazione di un decreto del Presidente della Regione (nella specie: D.P.Reg. 4 maggio 1954, n. 2), previsto da una legge regionale (nella specie: legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61, art. 7).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato al Presidente della Regione siciliana in data 30 novembre 1964 e registrato al n. 17 del Registro ricorsi del 1964.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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