Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1965

Corte cost., sent. 6 luglio 1965, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/1965
Data di deposito
6 luglio 1965
Data di decisione
22 giugno 1965
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Nicola Jaeger
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:63

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Regione siciliana n. 2 del 4 maggio 1954
  • art. 7, legge della Regione siciliana n. 61 del 7 dicembre 1953
  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 1202 del 7 giugno 1964
  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 1105 del 7 giugno 1964
  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 1100 del 7 giugno 1964
  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 1123 del 7 giugno 1964
  • decreto dell'assessore regione siciliana n. 1104 del 7 giugno 1964

Parametri

Massime

Massima n. 2413

Non deve procedersi all'esame di una questione di legittimita' costituzionale di una legge regionale (nella specie: legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61) sollevata in via incidentale in un giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come sorto per effetto di decreti assessoriali, se tali provvedimenti regionali abbiano natura di meri atti amministrativi esecutivi, posti in essere per l'attuazione di un decreto del Presidente della regione (nella specie: D.P. Reg. 4 maggio 1954, n. 2), previsto dalla legge regionale, e tale decreto non sia stato impugnato.

Massima n. 2414

E' inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto per effetto di decreti assessoriali, che abbiano natura di meri atti amministrativi esecutivi, posti in essere per l'attuazione di un decreto del Presidente della Regione (nella specie: D.P.Reg. 4 maggio 1954, n. 2), previsto da una legge regionale (nella specie: legge regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61, art. 7).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato al Presidente della Regione siciliana in data 30 novembre 1964 e registrato al n. 17 del Registro ricorsi del 1964.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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