Corte costituzionale
Sentenza n. 57/1965
Corte cost., sent. 6 luglio 1965, n. 57
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 57/1965
- Data di deposito
- 6 luglio 1965
- Data di decisione
- 22 giugno 1965
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:57
Norme oggetto del giudizio
- art. 170, codice di procedura penale 1930
- art. 173, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 2392
L'articolo 173 del codice di procedura penale e' viziato di illegittimita' costituzionale nella parte in cui dispone che le notificazioni all'imputato renitente si eseguono mediante deposito nella cancelleria o nella segreteria a termini del primo capoverso dell'articolo 170 dello stesso codice. E cio' perche' alla forma di notificazione adottata per chi, come il renitente, puo' essere rintracciato in qualunque momento, viene sostituita - senza plausibile motivo - quella del deposito degli atti, la quale non da' la stessa certezza di conoscibilita' da parte del destinatario, importando solamente una presunzione legale di conoscenza. Il che costituisce una ingiustificata diminuzione del diritto di difesa.
Massima n. 2393
La notificazione degli atti processuali e' uno strumento necessario ed indispensabile per instaurare il contraddittorio e per dar modo all'imputato di provvedere alla sua difesa. Questa esigenza fondamentale non puo' ritenersi soddisfatta nel caso in cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilita' del destinatario, si faccia ricorso ad altra forma di notifica, dalla quale deriva una semplice presunzione legale di conoscenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 173 del Codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che le notificazioni all'imputato renitente si eseguono mediante deposito nella cancelleria o nella segreteria a termini del primo capoverso dell'art. 170.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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