Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1965

Corte cost., sent. 26 giugno 1965, n. 50

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
50/1965
Data di deposito
26 giugno 1965
Data di decisione
16 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:50

Norme oggetto del giudizio

  • art. 45, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
  • art. 48, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923

Parametri

Massime

Massima n. 2376

L'interesse fiscale riceve nella Costituzione una sua particolare tutela (artt. 53 e 14, secondo comma); in modo che esso configura non come uno degli interessi indistinti che sono affidati alla cura dell'amministrazione statale, ma come un interesse particolarmente differenziato che, attenendo al regolare funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunita', ne condiziona l'esistenza. - S. n. 45/1963.

Massima n. 2377

Gli artt. 45 e 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, che limitano la prova dei debiti detraibili ai fini dell'imposta di successione, non violano l'art. 53 della Costituzione.

Massima n. 2378

Se per capacita' contributiva deve intendersi la idoneita' soggettiva alla obbligazione di imposta, rivelata dal presupposto al quale la sua prestazione e' collegata, non appare contestabile che il riferimento di quel presupposto alla sfera dell'obbligato deve risultare da un collegamento effettivo, e che ad un indice effettivo deve farsi capo per determinare la quantita' dell'imposta che da ciascun obbligato si puo' esigere. - S. n. 45/1964.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunisce le due cause;

dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, proposta dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Palermo con ordinanze 25 marzo e 22 aprile 1963, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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