Corte costituzionale
Sentenza n. 50/1965
Corte cost., sent. 26 giugno 1965, n. 50
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 50/1965
- Data di deposito
- 26 giugno 1965
- Data di decisione
- 16 giugno 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:50
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
- art. 48, regio decreto n. 3270 del 30 dicembre 1923
Parametri
Massime
Massima n. 2376
L'interesse fiscale riceve nella Costituzione una sua particolare tutela (artt. 53 e 14, secondo comma); in modo che esso configura non come uno degli interessi indistinti che sono affidati alla cura dell'amministrazione statale, ma come un interesse particolarmente differenziato che, attenendo al regolare funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunita', ne condiziona l'esistenza. - S. n. 45/1963.
Massima n. 2377
Gli artt. 45 e 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, che limitano la prova dei debiti detraibili ai fini dell'imposta di successione, non violano l'art. 53 della Costituzione.
Massima n. 2378
Se per capacita' contributiva deve intendersi la idoneita' soggettiva alla obbligazione di imposta, rivelata dal presupposto al quale la sua prestazione e' collegata, non appare contestabile che il riferimento di quel presupposto alla sfera dell'obbligato deve risultare da un collegamento effettivo, e che ad un indice effettivo deve farsi capo per determinare la quantita' dell'imposta che da ciascun obbligato si puo' esigere. - S. n. 45/1964.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le due cause;
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 48 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle successioni, proposta dalla Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Palermo con ordinanze 25 marzo e 22 aprile 1963, in riferimento all'art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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