Corte costituzionale

Sentenza n. 49/1965

Corte cost., sent. 26 giugno 1965, n. 49

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
49/1965
Data di deposito
26 giugno 1965
Data di decisione
16 giugno 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:49

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 212 del 4 aprile 1956
  • art. 3, legge n. 212 del 4 aprile 1956

Parametri

Massime

Massima n. 2374

L'obbligo sancito dall'art. 3, comma secondo, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme sulla disciplina della campagna elettorale, di presentare una domanda al sindaco per ottenere l'assegnazione degli spazi destinati ai non partecipanti alla competizione elettorale, nonche' la sanzione penale, comminata dall'art. 8, comma primo, della stessa legge a carico di coloro che, non avendone titolo, abbiano usato degli spazi suddetti, non comportano violazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Le suddette disposizioni non danno, infatti, luogo ad alcuna compressione o menomazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ma provvedono soltanto a disciplinare l'esercizio di tale diritto garantendone a tutti l'effettivita' e ponendo tutti in una situazione di assoluta uguaglianza di trattamento. La presentazione di una domanda assolve ad un compito ben preciso ed indispensabile quale e' quello di rendere concretamente possibile alla Giunta municipale, sulla scorta delle domande presentate, di ripartire gli spazi in questione, tra tutti gli interessati che intendano partecipare alla propaganda elettorale mediante affissioni nel periodo antecedente all'assegnazione degli spazi destinati ai soli partiti.

Massima n. 2375

L'obbligo sancito dall'art. 3, comma secondo, della legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, di presentare una domanda al sindaco per ottenere l'assegnazione di superfici entro gli spazi per le affissioni riservati ai non partecipanti alla competizione elettorale, non comporta violazione del diritto di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale garantito dall'art. 49 della Costituzione. La presentazione di una domanda e' richiesta dalla legge anche ai partiti per consentire ad essi l'assegnazione dei soli spazi nelle superfici destinate ai non partecipanti alla campagna elettorale; tale assegnazione a domanda ha peraltro una efficacia ben delimitata nel corso della campagna elettorale, venendo a cessare non appena la Giunta municipale - ricevuta comunicazione delle liste e delle candidature ammesse - sara' in grado di ripartire tra i vari partiti gli spazi ad essi dalla legge destinati, spazi questi ultimi la cui assegnazione non e' subordinata ad alcuna presentazione di domanda, ma discende direttamente dall'ammissione della lista del partito alla competizione elettorale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, e degli artt. 2 e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "Norme sulla disciplina della propaganda elettorale", in riferimento agli artt. 21 e 49 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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