Corte costituzionale
Sentenza n. 41/1965
Corte cost., sent. 31 maggio 1965, n. 41
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 41/1965
- Data di deposito
- 31 maggio 1965
- Data di decisione
- 13 maggio 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:41
Norme oggetto del giudizio
- art. 522, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 2360
Il diritto di difesa si configura come possibilita' effettiva dell'assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le istanze e le ragioni delle parti. Nel quadro di sviluppo di questa valutazione, non si puo' sistemare, fra gli impedimenti ad una ampia esplicazione del contraddittorio e della difesa, l'attribuzione al giudice di appello della potesta' di pronunciare sul merito in una fattispecie nella quale quello di primo grado ha esaurito la sua funzione unicamente con la decisione di questioni preliminari: il giudice al quale si e' data quella potesta' e' quello stesso che sarebbe stato chiamato al riesame del merito ove il merito fosse stato trattato nella sentenza di primo grado, ed e' per una esigenza di economia processuale che e' imposto al magistrato di appello di trattenere il processo, in ipotesi in cui in primo grado non si siano consumate nullita'. Il diritto di difesa, in tali casi, e' stato assicurato innanzi al primo giudice perche' la parte non ha avuto, in quella fase, alcun limite alla discussione del merito; e viene inoltre assicurato innanzi al secondo giudice, perche' quest'ultimo ha un potere di piena cognizione del merito, sia pure entro l'ambito dei motivi di appello dedotti dal Pubblico Ministero, ed ha anche il potere di rinnovare il dibattimento, cosi' da escutere le ulteriori prove che fossero pertinenti e rilevanti ai fini del migliore risultato di giustizia. Non e' tanto la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilita' di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse; e la norma denunciata (art. 522, ultima parte Codice di procedura penale) non toglie questa possibilita' quando, nell'ipotesi da essa prevista, affida l'esame del merito al giudice di appello, anziche' rimetterlo a quello di primo grado in applicazione di quanto in via generale e' prescritto nello art. 36 del Codice di procedura penale. - S. n. 46/1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522, ultima parte, del Codice di procedura penale, proposta dal Tribunale di Locri con ordinanza del 4 giugno 1964, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze