Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1965

Corte cost., sent. 31 maggio 1965, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/1965
Data di deposito
31 maggio 1965
Data di decisione
13 maggio 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
  • art. 34, legge n. 1646 del 22 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 2357

Quando la valutazione, della rilevanza risulta, anche se implicitamente, compiuta per il modo stesso come la questione e' stata proposta la Corte costituzionale non puo' sindacare il giudizio emesso in ordine a quella valutazione. (Nella specie la Corte dei conti ha ritenuto che fosse necessario decidere se il trattamento fatto dalle norme impugnate ai creditori della pensione rispettasse il principio di eguaglianza perche' ha creduto che quel trattamento fosse la ragione del criterio adottato per la ripartizione dell'obbligazione pensionistica fra gli enti debitori, che era la materia sulla quale doveva pronunziarsi; aveva cioe' ritenuto che, se illegittimo fosse stato il modo di quel trattamento, illegittimo sarebbe stato anche il modo di questa ripartizione).

Massima n. 2358

E' compito della Corte costituzionale anche quello di intendere la portata e il contenuto delle disposizioni ad essa denunciate perche' il controllo di legittimita' di una norma ordinaria, implicando il suo raffronto con una della Costituzione, ha per suo logico e indefettibile presupposto l'accertamento del significato di entrambe. - S. n. 11/1965.

Massima n. 2359

Gli artt. 34 e 35 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, contenente modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, non violano il principio di eguaglianza. Non e' infatti priva di razionalita' una disparita' di trattamento pensionistico tra i salariati degli istituti di beneficenza e quelli degli altri enti locali. Differenze tra quegli istituti e questi enti sussistono con riferimento alla natura, all'attivita', al modo di finanziamento, al diverso contenuto dell'interesse pubblico che hanno competenza a realizzare, alla diversa natura di questo interesse e al diverso grado della sua intensita'; ed e' ovvio che tali dissomiglianze debbono ripercuotersi sul trattamento di ciascuno dei due gruppi di salariati, i cui compiti rispettivi sono peraltro differenziati in relazione altresi' alle varie esigenze che prospettano le funzioni di ognuna delle categorie di enti dai quali i salariati dipendono. Tanto piu' quelle difformita' debbono ripercuotersi sul rapporto di lavoro di ciascun gruppo, in quanto varie sono le possibilita' finanziarie degli enti sui quali grava il carico complessivo della pensione (quelli datori di lavoro e quelli pensionistici), e in vario grado tali enti possono sopportare quel carico. E' compito soltanto della legge ordinaria valutare gli interessi in giuoco e graduarne secondo gli aspetti concreti la disciplina, non avendo il principio costituzionale di eguaglianza sottratto al legislatore la potesta' di riconoscere le differenze che la realta' esprime e di adeguare ad esse le proprie determinazioni. - S. n. 105/1957.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 35, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, contenente modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, proposta dalla Corte dei conti con ordinanza 20 marzo 1964, in riferimento all'art. 3 dalla Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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