Corte costituzionale
Sentenza n. 40/1965
Corte cost., sent. 31 maggio 1965, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/1965
- Data di deposito
- 31 maggio 1965
- Data di decisione
- 13 maggio 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
- art. 34, legge n. 1646 del 22 novembre 1962
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 2357
Quando la valutazione, della rilevanza risulta, anche se implicitamente, compiuta per il modo stesso come la questione e' stata proposta la Corte costituzionale non puo' sindacare il giudizio emesso in ordine a quella valutazione. (Nella specie la Corte dei conti ha ritenuto che fosse necessario decidere se il trattamento fatto dalle norme impugnate ai creditori della pensione rispettasse il principio di eguaglianza perche' ha creduto che quel trattamento fosse la ragione del criterio adottato per la ripartizione dell'obbligazione pensionistica fra gli enti debitori, che era la materia sulla quale doveva pronunziarsi; aveva cioe' ritenuto che, se illegittimo fosse stato il modo di quel trattamento, illegittimo sarebbe stato anche il modo di questa ripartizione).
Massima n. 2358
E' compito della Corte costituzionale anche quello di intendere la portata e il contenuto delle disposizioni ad essa denunciate perche' il controllo di legittimita' di una norma ordinaria, implicando il suo raffronto con una della Costituzione, ha per suo logico e indefettibile presupposto l'accertamento del significato di entrambe. - S. n. 11/1965.
Massima n. 2359
Gli artt. 34 e 35 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, contenente modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, non violano il principio di eguaglianza. Non e' infatti priva di razionalita' una disparita' di trattamento pensionistico tra i salariati degli istituti di beneficenza e quelli degli altri enti locali. Differenze tra quegli istituti e questi enti sussistono con riferimento alla natura, all'attivita', al modo di finanziamento, al diverso contenuto dell'interesse pubblico che hanno competenza a realizzare, alla diversa natura di questo interesse e al diverso grado della sua intensita'; ed e' ovvio che tali dissomiglianze debbono ripercuotersi sul trattamento di ciascuno dei due gruppi di salariati, i cui compiti rispettivi sono peraltro differenziati in relazione altresi' alle varie esigenze che prospettano le funzioni di ognuna delle categorie di enti dai quali i salariati dipendono. Tanto piu' quelle difformita' debbono ripercuotersi sul rapporto di lavoro di ciascun gruppo, in quanto varie sono le possibilita' finanziarie degli enti sui quali grava il carico complessivo della pensione (quelli datori di lavoro e quelli pensionistici), e in vario grado tali enti possono sopportare quel carico. E' compito soltanto della legge ordinaria valutare gli interessi in giuoco e graduarne secondo gli aspetti concreti la disciplina, non avendo il principio costituzionale di eguaglianza sottratto al legislatore la potesta' di riconoscere le differenze che la realta' esprime e di adeguare ad esse le proprie determinazioni. - S. n. 105/1957.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 35, ultimo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, contenente modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, proposta dalla Corte dei conti con ordinanza 20 marzo 1964, in riferimento all'art. 3 dalla Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
Testo integrale
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