Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1965
Corte cost., sent. 23 aprile 1965, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1965
- Data di deposito
- 23 aprile 1965
- Data di decisione
- 8 aprile 1965
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Verzì
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:31
Norme oggetto del giudizio
- art. 177-bis, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 2341
La norma contenuta nell'art. 177 bis del codice di procedura penale, la quale, per l'imputato dimorante all'estero, limita la facolta' di elezione di domicilio - che gli altri imputati possono effettuare in qualsiasi localita' del territorio nazionale - al "luogo in cui si procede" - e' in contrasto con il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.). E cio' perche' non e' dato individuare quali sono le ragioni per le quali all'imputato dimorante all'estero viene negata siffatta liberta' di scelta, mezzo il piu' idoneo perche' la elezione di domicilio raggiunga in pieno i suoi effetti. Ed invero, la dimora all'estero - assunta dalla norma impugnata quale criterio di differenziazione - non puo' essere idonea a legittimare la diversita' di trattamento, perche' elemento secondario, accidentale ed ininfluente rispetto alla manifestazione di volonta' e rispetto agli scopi ed agli effetti che l'atto deve conseguire: non militano ragioni di sorta a favore dell'ufficio che procede, per il quale e' indifferente notificare l'atto in un luogo piuttosto che in un altro del territorio nazionale, ne' si puo' ritenere che la dimora all'estero sia considerata con disfavore. Onde tutti gli imputati, ovunque abbiano dimora, sono in condizioni di perfetta parita', quando, rispettando il principio generale della territorialita' della giurisdizione penale, eleggono domicilio nell'ambito del territorio nazionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 177 bis del Codice di procedura penale, nella parte "nel luogo in cui si procede", in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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