Corte costituzionale

Sentenza n. 25/1965

Corte cost., sent. 14 aprile 1965, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
25/1965
Data di deposito
14 aprile 1965
Data di decisione
6 aprile 1965
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:25

Norme oggetto del giudizio

  • art. 164, n.3, codice di procedura penale 1930
  • art. 423, codice di procedura penale 1930
  • art. 425, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 2328

L'art. 164, n. 3, del cod. proc. pen. e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 21 Cost., limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 423 dello stesso codice, di dibattimento celebrato a porte chiuse perche' la pubblicita' "puo' eccitare riprovevole curiosita'" e "per ragioni di pubblica igiene". E cio' perche' in dette ipotesi, attinenti soltanto alla presenza fisica del pubblico nelle aule di udienza, il principio della pubblicita' del dibattimento viene sacrificato a tutela di interessi, che nulla hanno a che vedere con gli interessi della giustizia, e che non possono ricevere alcun pregiudizio dalla divulgazione a mezzo stampa di notizie processuali.

Massima n. 2329

L'art. 164, n. 3, cod. proc. pen. e' viziato di illegittimita' costituzionale in riferimento all'art. 21 Cost. nella parte "fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato", limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 423 dello stesso codice "quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni, che possono turbare la serenita' del dibattimento". E cio' perche' la serenita' del dibattimento, volta a garantire l'interesse alla imparzialita' della pronuncia ed alla indipendenza del giudice, viene legittimamente tutelata, non soltanto escludendo la presenza del pubblico dal dibattimento, ma anche vietando la divulgazione a mezzo della stampa di notizie ad esso inerenti. Tuttavia, non trova adeguata giustificazione il perdurare del divieto fino a quando non siano trascorsi i suddetti termini, in quanto la serenita' del dibattimento non corre piu' alcun pericolo, allorche' - esauriti i vari gradi di giurisdizione - il processo si sia concluso.

Massima n. 2330

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 164, n. 3, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 21 Cost., per quanto riguarda la ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse previste dagli artt. 423 e 425 dello stesso codice, quando la pubblicita' puo' nuocere alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale o quando gli imputati siano minori di diciotto anni. Ed invero, la legittimita' del divieto di pubblicazione si rinviene nella tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti: la sicurezza dello Stato riferita alla tutela della esistenza, della integrita', della unita', della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato; l'ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale, su cui poggia la convivenza sociale; la morale, che va collegata al concetto di buon costume, limite espressamente dichiarato dall'articolo 21 Cost.; la tutela dei minori, per i quali la pubblicita' dei fatti di causa puo' apportare conseguenze gravi, sia in relazione allo sviluppo spirituale, sia in relazione alla loro vita materiale. In tutti questi casi, sussistono interessi costituzionalmente garantiti, che appaiono perfettamente idonei a legittimare la limitazione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

decidendo sulle due cause riunite,

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 164, n. 3, del Codice di procedura penale in riferimento all'art. 21 della Costituzione limitatamente alle ipotesi di dibattimento celebrato a porte chiuse perché la pubblicità "può eccitare riprovevole curiosità" e per "ragioni di pubblica igiene";

dichiara la illegittimità costituzionale del medesimo art. 164 - ai sensi e nei limiti di cui in motivazione - nella parte "fino a che siano trascorsi i termini stabiliti dalle norme sugli archivi di Stato" riferita alla ipotesi di cui all'art. 423 del Codice di procedura penale "quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni, che possono turbare la serenità del dibattimento";

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 164, n. 3, del Codice di procedura penale, sollevata dalle ordinanze del Tribunale di Palermo del 30 novembre e del 3 dicembre 1963, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, per quanto riguarda le altre ipotesi di dibattimento tenuto a porte chiuse previste dagli artt. 423 e 425 del Codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCFSCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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