Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1965

Corte cost., sent. 14 aprile 1965, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/1965
Data di deposito
14 aprile 1965
Data di decisione
6 aprile 1965
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1965:24

Norme oggetto del giudizio

  • art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959

Parametri

Massime

Massima n. 2327

L'autorizzazione all'apertura di una scuola per conducenti di veicoli a motore, prevista dall'art. 84 del Codice della strada, e' posta a presidio di pubbliche finalita', quale e' la tutela dell'incolumita' pubblica, poiche' insegnar guida di autoveicoli vuol dire soprattutto istruire gli allievi alla effettiva conduzione dei veicoli su strade pubbliche, attivita' questa che il legislatore non poteva lasciare alla incontrollata ed illimitata iniziativa dei privati. L'autorizzazione presuppone, tra l'altro, l'accertamento e la valutazione da parte dell'amministrazione di requisiti inerenti alla capacita' finanziaria (comma secondo) e qualita' morali (comma quarto) del richiedente. La discrezionalita' attribuita dalla norma alla P.A. nella valutazione del primo requisito non e' illimitata in quanto il legislatore, nel richiedere che la capacita' finanziaria sia "adeguata" ha posto un limite efficace a tale potere di valutazione da parte dell'amministrazione, la quale, pertanto, non puo' non rilasciare l'autorizzazione a chi abbia dimostrato di possedere una capacita' economica proporzionata alla scuola che intende gestire. La facolta' discrezionale riconosciuta all'autorita' amministrativa dall'art. 84, comma quarto, di valutare i requisiti morali del richiedente l'autorizzazione all'apertura di una scuola-guida che appartenga ad una delle categorie di persone ritenute pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita', indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trova sicura ed adeguata giustificazione nei delicati compiti che i titolari di scuole guida sono chiamati a svolgere. L'art. 84, pertanto, non e' in contrasto con gli artt. 33 e 41 della Cost. che garantiscono i diritti di liberta' della scuola e liberta' della iniziativa economica privata in quanto il riconoscimento di tali diritti da parte della Costituzione non puo' intendersi come preclusione per il legislatore di dette disposizioni che, da un canto, specifichino limiti e condizioni di esercizio dei diritti stessi e dall'altro attribuiscano all'autorita' amministrativa poteri di controllo il cui margine di discrezionalita' non sia eccessivamente ampio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, concernente le scuole per i conducenti di veicoli a motore, in riferimento agli artt. 33 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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