Corte costituzionale
Sentenza n. 24/1965
Corte cost., sent. 14 aprile 1965, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/1965
- Data di deposito
- 14 aprile 1965
- Data di decisione
- 6 aprile 1965
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1965:24
Norme oggetto del giudizio
- art. 84, decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 15 giugno 1959
Parametri
Massime
Massima n. 2327
L'autorizzazione all'apertura di una scuola per conducenti di veicoli a motore, prevista dall'art. 84 del Codice della strada, e' posta a presidio di pubbliche finalita', quale e' la tutela dell'incolumita' pubblica, poiche' insegnar guida di autoveicoli vuol dire soprattutto istruire gli allievi alla effettiva conduzione dei veicoli su strade pubbliche, attivita' questa che il legislatore non poteva lasciare alla incontrollata ed illimitata iniziativa dei privati. L'autorizzazione presuppone, tra l'altro, l'accertamento e la valutazione da parte dell'amministrazione di requisiti inerenti alla capacita' finanziaria (comma secondo) e qualita' morali (comma quarto) del richiedente. La discrezionalita' attribuita dalla norma alla P.A. nella valutazione del primo requisito non e' illimitata in quanto il legislatore, nel richiedere che la capacita' finanziaria sia "adeguata" ha posto un limite efficace a tale potere di valutazione da parte dell'amministrazione, la quale, pertanto, non puo' non rilasciare l'autorizzazione a chi abbia dimostrato di possedere una capacita' economica proporzionata alla scuola che intende gestire. La facolta' discrezionale riconosciuta all'autorita' amministrativa dall'art. 84, comma quarto, di valutare i requisiti morali del richiedente l'autorizzazione all'apertura di una scuola-guida che appartenga ad una delle categorie di persone ritenute pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita', indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, trova sicura ed adeguata giustificazione nei delicati compiti che i titolari di scuole guida sono chiamati a svolgere. L'art. 84, pertanto, non e' in contrasto con gli artt. 33 e 41 della Cost. che garantiscono i diritti di liberta' della scuola e liberta' della iniziativa economica privata in quanto il riconoscimento di tali diritti da parte della Costituzione non puo' intendersi come preclusione per il legislatore di dette disposizioni che, da un canto, specifichino limiti e condizioni di esercizio dei diritti stessi e dall'altro attribuiscano all'autorita' amministrativa poteri di controllo il cui margine di discrezionalita' non sia eccessivamente ampio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, concernente le scuole per i conducenti di veicoli a motore, in riferimento agli artt. 33 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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