Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1964

Corte cost., sent. 7 dicembre 1964, n. 99

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
99/1964
Data di deposito
7 dicembre 1964
Data di decisione
3 dicembre 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Verzì
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:99

Norme oggetto del giudizio

  • art. 105, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 2243

L'art. 105 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) stabilendo che il Presidente del Tribunale - quando manchi o sia impedito un giudice - e non sia possibile provvedere con giudici di altre sezioni - delega, nell'ordine, un pretore, un aggiunto giudiziario od un vice pretore (e quindi anche un vice pretore onorario) non e' in contrasto con l'art. 106 della costituzione per il quale "la legge sull'ordinamento giudiziario puo' ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli". E cio' anche senza tener conto dell'argomento letterale e cioe' che la frase "tutte le funzioni" - quale indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie - comprenderebbe non soltanto le funzioni ordinarie, - ma anche quelle temporanee ed eccezionali derivanti da un incarico di supplenza. Ed invero, risolvendosi la "nomina" nella costituzione dello stato giuridico del magistrato nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, la possibilita' di un temporaneo incarico di supplenza presso un collegio giudicante non puo' essere confusa con un precetto riguardante detto "stato".

Massima n. 2244

I provvedimenti che, per ragioni contingenti, fanno luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da quella alla quale egli e' assegnato, non incidono sullo stato dei magistrati (anche sent. n. 156 del 1963). - S. n. 156/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) sollevata dal Tribunale di Palermo con ordinanza del 30 aprile 1964, in riferimento agli artt. 23 e 106 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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