Corte costituzionale
Sentenza n. 94/1964
Corte cost., sent. 26 novembre 1964, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/1964
- Data di deposito
- 26 novembre 1964
- Data di decisione
- 19 novembre 1964
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 49, regio decreto n. 660 del 29 novembre 1906
Parametri
Massime
Massima n. 2238
Il R.D. 29 novembre 1906 n. 660, emanato quale regolamento previsto dalla legge 30 giugno 1901 n. 278, ha natura regolamentare ed e' come tale soggetto al sindacato di legittimita' dei giudici comuni. L'impugnazione dell'art. 49 di detto decreto e' pertanto inammissibile innanzi alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 49 del regolamento approvato col R. D. 29 novembre 1906, n. 660.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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