Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1964

Corte cost., sent. 30 giugno 1964, n. 69

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
69/1964
Data di deposito
30 giugno 1964
Data di decisione
20 giugno 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Battista Benedetti
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:69

Norme oggetto del giudizio

  • art. 549, codice di procedura penale 1930

Parametri

Massime

Massima n. 2193

L'art. 24, primo comma, della Costituzione nel garantire a tutti il diritto di agire in giudizio, non consente che tale diritto sia esercitato per scopi meramente sterili e dilatori. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 C.P.P., per i casi in cui con sentenza venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso per cassazione, e' un onere patrimoniale imposto alla parte privata nel processo penale onde impedire - a tutela di un preminente interesse pubblico per rafforzare le responsabilita' processuali - che i ricorsi vengano presentati per il solo scopo di prolungare la durata del processo o per ritardare il momento della esecuzione della condanna. Tale sanzione, a differenza del deposito preventivo, non e' condizione per la valida costituzione del rapporto processuale e non incide, pertanto, direttamente sul procedimento di impugnazione. Il diritto di produrre ricorso per cassazione e di difendersi in tale sede non e' sostanzialmente precluso o limitato dalla sanzione pecuniaria suddetta e pertanto la norma dell'art. 549 C.P.P., che tale sanzione stabilisce, non viola l'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Massima n. 2194

L'art. 24, primo comma, della Costituzione nel garantire a tutti il diritto di agire in giudizio, non consente che tale diritto sia esercitato per scopi meramente sterili e dilatori.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 del Codice di procedura penale nella parte relativa alla sanzione pecuniaria prevista nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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