Corte costituzionale
Sentenza n. 69/1964
Corte cost., sent. 30 giugno 1964, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 69/1964
- Data di deposito
- 30 giugno 1964
- Data di decisione
- 20 giugno 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Battista Benedetti
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 549, codice di procedura penale 1930
Parametri
Massime
Massima n. 2193
L'art. 24, primo comma, della Costituzione nel garantire a tutti il diritto di agire in giudizio, non consente che tale diritto sia esercitato per scopi meramente sterili e dilatori. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 C.P.P., per i casi in cui con sentenza venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso per cassazione, e' un onere patrimoniale imposto alla parte privata nel processo penale onde impedire - a tutela di un preminente interesse pubblico per rafforzare le responsabilita' processuali - che i ricorsi vengano presentati per il solo scopo di prolungare la durata del processo o per ritardare il momento della esecuzione della condanna. Tale sanzione, a differenza del deposito preventivo, non e' condizione per la valida costituzione del rapporto processuale e non incide, pertanto, direttamente sul procedimento di impugnazione. Il diritto di produrre ricorso per cassazione e di difendersi in tale sede non e' sostanzialmente precluso o limitato dalla sanzione pecuniaria suddetta e pertanto la norma dell'art. 549 C.P.P., che tale sanzione stabilisce, non viola l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Massima n. 2194
L'art. 24, primo comma, della Costituzione nel garantire a tutti il diritto di agire in giudizio, non consente che tale diritto sia esercitato per scopi meramente sterili e dilatori.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 549 del Codice di procedura penale nella parte relativa alla sanzione pecuniaria prevista nel caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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