Corte costituzionale
Sentenza n. 58/1964
Corte cost., sent. 23 giugno 1964, n. 58
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 58/1964
- Data di deposito
- 23 giugno 1964
- Data di decisione
- 9 giugno 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Branca
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:58
Norme oggetto del giudizio
- art. 27, legge n. 1014 del 16 settembre 1960
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 23, Costituzione
Massime
Massima n. 2167
Nel giudizio di merito la soluzione dei problemi di competenza non e' necessariamente pregiudiziale rispetto alla denunzia dei vizi di costituzionalita' (cfr. sentenza 26 giugno 1962, n. 65, della Corte costituzionale). - S. n. 65/1962.
Massima n. 2168
La norma di cui all'art. 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, - che consente ai Comuni (e alle Provincie) l'applicazione di "eccedenze, sulle aliquote massime delle sovrimposte, in misura superiore al limite massimo (100 per 100) fissato" dall'art. 23 della stessa legge e che da' ad essi un termine perentorio (dieci anni) perche' si adeguino a questo limite - non rinnova il vecchio sistema di cui all'art. 332 della legge comunale e provinciale 1934, che lasciava alla discrezionalita' delle amministrazioni l'imposizione di eccedenze e violava la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione (cfr. sentenza n. 2 del 1962 della Corte costituzionale); ma fa parte di una nuova disciplina che pone limiti precisi a questa potesta' di imposizione e di essi assicura la graduale attuazione. Percio' l'art. 27 della legge n. 1014 del 1960, quando sia situato nel complesso dei nuovi principi (stabiliti appunto con la legge n. 1014 del 1960, di cui fa parte) e guardato nella sua funzione di graduale e improrogabile adeguamento dell'attivita' di imposizione a vari principi, e' piuttosto un mezzo per attuare una precisa volonta' legislativa che per sfuggire alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione. Il potere conferito, in virtu' della norma impugnata, alle amministrazioni locali di spaziare fra un massimo ed un minimo di imposizione, fra loro ben lontani, non puo' essere considerato motivo di illegittimita' costituzionale; infatti da un lato, se adottano una misura minore di quella massima consentita, le amministrazioni non possono piu' accrescerla nell'anno successivo ma anzi devono ulteriormente ridurla di almeno il dieci per cento; dall'altro, cosi' facendo, si mettono sul piano di un piu' celere adeguamento al nuovo limite: il che e' un modo di attuazione della precisa volonta' legislativa invece che esercizio di poteri non delimitati dalla legge. - S. n. 2/1962.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 (recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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