Corte costituzionale
Sentenza n. 54/1964
Corte cost., sent. 23 giugno 1964, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/1964
- Data di deposito
- 23 giugno 1964
- Data di decisione
- 9 giugno 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 68, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
- art. 45, legge n. 1089 del 1° giugno 1939
Parametri
Massime
Massima n. 2158
La sanzione penale, prevista nell'art. 68 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, a carico di colui che si dedichi, senza autorizzazione o concessione da parte dell'autorita' amministrativa, alla ricerca di cose d'interesse archeologico non ancora venute alla luce, intende preservare da una ricerca incoordinata, incontrollata ed incauta e da ogni azione depredatoria tali cose, le quali appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. Il reato, cosi' configurato (e per la sussistenza del quale non importa che nella zona della ricerca esistano effettivamente oggetti vetusti, che l'esistenza ne sia nota all'agente e che essi effettivamente posseggano interesse archeologico) presuppone nell'agente la volonta' di svolgere la suddetta attivita' e quindi attiene sicuramente ad un fatto proprio del soggetto che lo compie. Cio' e' sufficiente per escludere che la norma citata sia in contrasto con il principio della personalita' della pena, contenuto nel primo comma dell'articolo 27 della Costituzione. V. 3/1956 C; 39/1959 C; 67/1963 B; 79/1963.
Massima n. 2159
L'art. 41 Cost., nell'affermare il principio della libera iniziativa economica privata, tutela il privato cittadino da interventi che possono restringere in modo arbitrario le proprie attivita' economiche ma non accorda alcuna particolare protezione ai privati concessionari che vengono ad essere abilitati all'esercizio di attivita' (quali le ricerche archeologiche) altrimenti loro precluse. La norma impugnata, pertanto, col prevedere una potesta' discrezionale della pubblica Amministrazione di accordare concessioni di ricerche archeologiche e di imporre in tale occasione le restrizioni che ritiene opportune, non si pone in contrasto con l'art. 41 Cost..
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte con l'ordinanza indicata in epigrafe, degli artt. 45 e 68 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico, in riferimento agli artt. 27 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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