Corte costituzionale
Sentenza n. 5/1964
Corte cost., sent. 1° febbraio 1964, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 5/1964
- Data di deposito
- 1° febbraio 1964
- Data di decisione
- 24 gennaio 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Aldo Sandulli
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 2 del 23 gennaio 1963
- art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 24 gennaio 1963
Parametri
Massime
Massima n. 2036
In riferimento all'art. 3 della Costituzione, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 6 legge 23 gennaio 1963, n. 2, e nell'art. 6 D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5. Infatti, la subordinazione, disposta da tali norme in coerenza con un tradizionale orientamento del legislatore in materia, della concessione dell'amnistia pei reati finanziari al pagamento del tributo evaso, non determina violazione del principio di eguaglianza mediante un'ingiusta sperequazione tra soggetti piu' abbienti e soggetti meno abbienti, perche' essa si applica indistintamente a tutti coloro che avevano l'obbligo di pagare il tributo; non arreca pregiudizio a quegli imputati i quali, non essendo, in realta', soggetti all'imposta, avranno diritto ad essere presciolti in giudizio, per insussistenza del reato; trova, infine, la sua razionale ed adeguata giustificazione nella priorita' dell'esigenza della finanza pubblica, alla cui soddisfazione, proprio in omaggio al principio di eguaglianza, ogni cittadino, del quale sia constatata una certa capacita' contributiva, ha il dovere di non sottrarsi (art. 53 Cost.). Siffatte considerazioni valgono anche allorche' si tratti di soggetti - quali i debitori d'imposta - diversi dai debitori di tributo: se la legge chiama quei soggetti a rispondere del mancato pagamento del tributo, e' perfettamente coerente che la loro responsabilita' non venga meno fino a quando l'obbligazione tributaria non sia stata assolta e che non fruiscano di una clemenza maggiore di quella di cui sono ammessi a godere i soggetti principali dell'obbligo tributario. - S. n. 45/1963.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara infondata la questione di legittimità, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 6 della legge 23 gennaio 1963, n. 2, e dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, riguardanti la concessione di amnistia e indulto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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