Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1964

Corte cost., sent. 1° febbraio 1964, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
5/1964
Data di deposito
1° febbraio 1964
Data di decisione
24 gennaio 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Aldo Sandulli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, legge n. 2 del 23 gennaio 1963
  • art. 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 24 gennaio 1963

Parametri

Massime

Massima n. 2036

In riferimento all'art. 3 della Costituzione, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 6 legge 23 gennaio 1963, n. 2, e nell'art. 6 D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5. Infatti, la subordinazione, disposta da tali norme in coerenza con un tradizionale orientamento del legislatore in materia, della concessione dell'amnistia pei reati finanziari al pagamento del tributo evaso, non determina violazione del principio di eguaglianza mediante un'ingiusta sperequazione tra soggetti piu' abbienti e soggetti meno abbienti, perche' essa si applica indistintamente a tutti coloro che avevano l'obbligo di pagare il tributo; non arreca pregiudizio a quegli imputati i quali, non essendo, in realta', soggetti all'imposta, avranno diritto ad essere presciolti in giudizio, per insussistenza del reato; trova, infine, la sua razionale ed adeguata giustificazione nella priorita' dell'esigenza della finanza pubblica, alla cui soddisfazione, proprio in omaggio al principio di eguaglianza, ogni cittadino, del quale sia constatata una certa capacita' contributiva, ha il dovere di non sottrarsi (art. 53 Cost.). Siffatte considerazioni valgono anche allorche' si tratti di soggetti - quali i debitori d'imposta - diversi dai debitori di tributo: se la legge chiama quei soggetti a rispondere del mancato pagamento del tributo, e' perfettamente coerente che la loro responsabilita' non venga meno fino a quando l'obbligazione tributaria non sia stata assolta e che non fruiscano di una clemenza maggiore di quella di cui sono ammessi a godere i soggetti principali dell'obbligo tributario. - S. n. 45/1963.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara infondata la questione di legittimità, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 6 della legge 23 gennaio 1963, n. 2, e dell'art. 6 del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, riguardanti la concessione di amnistia e indulto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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