Corte costituzionale
Sentenza n. 48/1964
Corte cost., sent. 16 giugno 1964, n. 48
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 48/1964
- Data di deposito
- 16 giugno 1964
- Data di decisione
- 4 giugno 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Bonifacio
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:48
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 212 del 4 aprile 1956
- art. 8, comma 4, legge n. 212 del 4 aprile 1956
Parametri
Massime
Massima n. 2150
Le disposizioni degli artt. 1 e 8, quarto comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, - che stabiliscono, con sanzioni penali, che durante la campagna elettorale, l'affissione di stampati, giornali murali etc. e di manifesti di propaganda e' consentita soltanto negli spazi appositamente destinati in ogni Comune -, non violano il diritto di liberta' di manifestazione del pensiero in quanto si limitano a disciplinarne l'esercizio con norme dirette a regolare il concorso di partiti e cittadini alla propaganda elettorale, in condizioni di effettiva parita', evitando che lo svolgimento della vita democratica sia ostacolato da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza.
Massima n. 2151
L'art. 21, primo comma, della Costituzione, garantisce parimenti sia il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, sia il diritto - che dell'esercizio dell'altro e' indispensabile strumento - al libero uso dei relativi mezzi di divulgazione.
Massima n. 2152
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 8, quarto comma, della legge 4 aprile 1956 n. 212, non e' neppure fondata in riferimento all'art. 21, secondo comma, della Costituzione. Le norme denunciate infatti non instaurano ne' direttamente ne' indirettamente alcuna forma di censura sulla stampa elettorale, ne' conferiscono poteri di autorizzazione, o comunque discrezionali, alla pubblica autorita'.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "norme per la disciplina della propaganda elettorale", in riferimento all'art. 21, commi primo e secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA
- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
-FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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