Corte costituzionale

Sentenza n. 47/1964

Corte cost., sent. 16 giugno 1964, n. 47

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
47/1964
Data di deposito
16 giugno 1964
Data di decisione
4 giugno 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:47

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 2146

La materia del processo di legittimita' costituzionale e' delimitata dall'insieme dell'ordinanza che lo ha promosso, e non soltanto dal suo dispositivo.

Massima n. 2147

Il precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, per cui contro gli atti della Pubblica amministrazione e' ammessa sempre la tutela giurisdizionale, proclama l'inviolabilita' del diritto a tale tutela ma non afferma che il cittadino possa conseguire la protezione giudiziaria sempre nella medesima maniera, ne' vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione in guisa da renderla concreta. (Nella specie, le norme contenute negli artt. 460 c.p.c. e 97, quarto comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, tendono a far si' che siano portate avanti all'autorita' giudiziaria soltanto le controversie non eliminabili per composizione extragiudiziale, ma non hanno gia' lo scopo di escludere o limitare la tutela giurisdizionale).

Massima n. 2148

La tutela giurisdizionale e' garantita dalla Costituzione "sempre", ma non e' necessario che sussista una relazione di immediatezza tra la tutela stessa e il sorgere del diritto: da cio' la costante giurisprudenza della Corte relativa alla legittimita' costituzionale di disposizioni che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale o, come nella specie l'eccesso di tale diritto. Il sistema preveduto negli artt. 460 c.p.c. e 97 quarto comma, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, non subordina la tutela giurisdizionale all'interesse della pubblica amministrazione, ma soddisfa ad un'esigenza di economia processuale ne' limita la protezione giudiziaria in vista di una potesta' d'imperio della pubblica amministrazione perche' mantiene l'assoggettamento di questa all'interesse della parte privata imponendole di esaminarne rilievi per evitare l'azione giudiziaria. Ne' infine tale sistema ravvicina il diritto soggettivo all'interesse legittimo perche', pur utilizzando il mezzo del ricorso amministrativo non giunge all'accertamento del vizio dell'atto amministrativo ma esige che in sede giurisdizionale il diritto si accerti come direttamente ed immediatamente garantito dall'ordinamento giuridico. - S. nn. 40/1962, 56/1963, 83/1963, 113/1963.

Massima n. 2149

La espressione dell'art. 113 della Costituzione che e' "sempre" assicurata la tutela giurisdizionale non vuol dire gia' che sia stata affermata la perpetuita' di questa e quindi la impossibilita' di assoggettare il diritto soggettivo a decadenza o a prescrizione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 del Codice di procedura civile e dell'art. 97, quarto comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, proposta dalla Corte di appello di Torino con la sua ordinanza 4 aprile 1963, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA

- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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