Corte costituzionale
Sentenza n. 47/1964
Corte cost., sent. 16 giugno 1964, n. 47
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 47/1964
- Data di deposito
- 16 giugno 1964
- Data di decisione
- 4 giugno 1964
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Michele Fragali
- Presidente
- AMBROSINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1964:47
Norme oggetto del giudizio
- art. 460, codice di procedura civile
- art. 97, comma 4, regio decreto legge n. 1827 del 4 ottobre 1935
Parametri
Massime
Massima n. 2146
La materia del processo di legittimita' costituzionale e' delimitata dall'insieme dell'ordinanza che lo ha promosso, e non soltanto dal suo dispositivo.
Massima n. 2147
Il precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, per cui contro gli atti della Pubblica amministrazione e' ammessa sempre la tutela giurisdizionale, proclama l'inviolabilita' del diritto a tale tutela ma non afferma che il cittadino possa conseguire la protezione giudiziaria sempre nella medesima maniera, ne' vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione in guisa da renderla concreta. (Nella specie, le norme contenute negli artt. 460 c.p.c. e 97, quarto comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, tendono a far si' che siano portate avanti all'autorita' giudiziaria soltanto le controversie non eliminabili per composizione extragiudiziale, ma non hanno gia' lo scopo di escludere o limitare la tutela giurisdizionale).
Massima n. 2148
La tutela giurisdizionale e' garantita dalla Costituzione "sempre", ma non e' necessario che sussista una relazione di immediatezza tra la tutela stessa e il sorgere del diritto: da cio' la costante giurisprudenza della Corte relativa alla legittimita' costituzionale di disposizioni che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale o, come nella specie l'eccesso di tale diritto. Il sistema preveduto negli artt. 460 c.p.c. e 97 quarto comma, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, non subordina la tutela giurisdizionale all'interesse della pubblica amministrazione, ma soddisfa ad un'esigenza di economia processuale ne' limita la protezione giudiziaria in vista di una potesta' d'imperio della pubblica amministrazione perche' mantiene l'assoggettamento di questa all'interesse della parte privata imponendole di esaminarne rilievi per evitare l'azione giudiziaria. Ne' infine tale sistema ravvicina il diritto soggettivo all'interesse legittimo perche', pur utilizzando il mezzo del ricorso amministrativo non giunge all'accertamento del vizio dell'atto amministrativo ma esige che in sede giurisdizionale il diritto si accerti come direttamente ed immediatamente garantito dall'ordinamento giuridico. - S. nn. 40/1962, 56/1963, 83/1963, 113/1963.
Massima n. 2149
La espressione dell'art. 113 della Costituzione che e' "sempre" assicurata la tutela giurisdizionale non vuol dire gia' che sia stata affermata la perpetuita' di questa e quindi la impossibilita' di assoggettare il diritto soggettivo a decadenza o a prescrizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 del Codice di procedura civile e dell'art. 97, quarto comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, proposta dalla Corte di appello di Torino con la sua ordinanza 4 aprile 1963, in riferimento all'art. 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA
- ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
Testo integrale
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