Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1964

Corte cost., sent. 23 maggio 1964, n. 39

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
39/1964
Data di deposito
23 maggio 1964
Data di decisione
13 maggio 1964
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Michele Fragali
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1964:39

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 1706 del 22 novembre 1962

Parametri

Massime

Massima n. 2122

Non sussiste l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 22 novembre 1962, n. 706 in riferimento all'art. 3 della Costituzione poiche' detta legge ha carattere puramente interpretativo in quanto la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, aveva fatto sorgere delle incertezze sugli effetti della dichiarazione del contribuente e la norma surriferita risolse tale questione ed essa sola. Si era discusso se l'avere la legge n. 1044 contemplata la sola ipotesi di dichiarazione di valore non inferiore a quello tabellare come circostanza escludente il ricorso all'accertamento fisso, implicasse che a questo dovesse farsi capo, quando il valore dichiarato fosse uguale o superiore, esclusivamente per determinare i casi in cui si dovesse procedere a stima; in modo che la stima, e non la tabella, dovesse servire a determinare l'imponibile, ove il valore dichiarato fosse stato inferiore al modulo. La norma denunciata risolse tale questione, ed essa sola. Cio' emerge dalla relazione che ne accompagno' la proposta, ma piu' si desume dalla irrazionalita' che essa rivestirebbe ove si ritenesse che avesse richiesto, per un atto formatosi anteriormente, un contenuto diverso da quello che la norma del tempo aveva ritenuto sufficiente secondo un significato non discusso; un contenuto cioe' che non era piu' modificabile, ne' piu' si consentiva di modificare. Soltanto allora la norma si rivelerebbe violatrice del principio di uguaglianza: avrebbe infatti assoggettato ad una identica disciplina legislativa situazioni diverse (sentenza n. 53 del 9 luglio 1958), pareggiando, a quella di coloro che sono in grado di uniformarsi alla norma nuova, perche' compiono l'atto successivamente alla sua entrata in vigore, la condizione di coloro i quali, per avere formato l'atto anteriormente a tale legge, invece non avrebbe potuto osservarla. - S. n. 53/1958.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal tribunale di Catanzaro con ordinanza 14 luglio 1963, in relazione all'art. 4 della legge 22 novembre 1962, n. 1706, contenente interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, e in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

Testo integrale

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